ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE
Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente.
In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (es: andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (es: uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, ecc).
Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:
benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente |
|
Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93 Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2013. Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno. |
|
|
|
deducibilità dei costi per l’impresa nel limite del 90% (70% dal 2013) |
|
La deduzione al 90% (che è stata ridotta al 70% a decorrere dal 1/1/13) riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad €18.076), pertanto la quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura. |
I riaddebiti
In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare la ditta per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:
Æ trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
Æ addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.
Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicura la deduzione maggiorata dei costi di cui si è detto in precedenza.
ESEMPIO |
|
La ditta Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato. Il fringe benefit teorico valido per il 2012, verificato sul sito Aci, è pari ad €2.263,90. Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di €1.870,99 + Iva 21% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di €2.263,90): 4 non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente; 4 e per il 2012 la deduzione dei costi sarà assicurata al 90%; 4 Inoltre l’Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile. |
In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:
in caso di riaddebito con fattura |
Æ |
sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta; |
|
|
|
in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente |
Æ |
per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo; |
|
|
|
esistenza di idonea prova documentale |
Æ |
nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro). |
|
|
|
Nel caso di uso promiscuo all’amministratore |
Æ |
il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. Sarà invece diversa la deducibilità dei costi della vettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all’amministrazione e deduzione al 40% (20% dal 2013) per la parte eccedente |
Si invita pertanto la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una vettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d’imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata nell’anno. |
Fac simile di contratto di comodato di autovettura ad uso promiscuo
(artt. 1803 ss. c.c.) Con la presente scrittura privata TRA La società __________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. ___________________, con sede legale in __________________________________, Via ________________________, P. IVA ___________________ denominata COMODANTE E Sig./sig.ra ._____________________________, nato/a a ____________________________, PREMESSO - che la società ____________________ è proprietaria della autovettura marca ____________, modello _________________, targa _______________, anno di immatricolazione; _________; - che la società _____________________ intende concedere l’utilizzo di tale vettura al sig. ________________________ SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. Il Comodante, a far tempo dal _____________, assegna al Comodatario l’uso dell’autovettura sopra specificata, per espletare l’attività lavorativa e, contestualmente, ne autorizza anche l’uso personale (uso promiscuo). Tenuto conto che tale concessione configura un beneficio (fringe benefit) in capo al Comodatario, a norma dell’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e in deroga all’art. 9 dello stesso DPR, viene determinata una somma forfetaria che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, per un ammontare pari al 50% dell’importo riferito alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. La base di commisurazione, prevista per legge, corrisponde al costo di percorrenza, rilevabile annualmente dalle tabelle ACI. 2. L’importo calcolato per l’anno ___________, pari a € ______________ (divisibile in importi mensili di € ____________), sarà da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva, direttamente in busta paga e sarà aggiornato di anno in anno. 3. Il Comodante dichiara che l’autovettura è in ottimo stato di funzionamento, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione (trattasi di auto nuova, di recente immatricolazione). 4. Comodante e Comodatario convengono, quale valore di stima dell’autovettura, la somma di € __________ . Detta stima è effettuata unicamente ai fini della responsabilità, in caso di perimento del bene comodato (art. 1806 c.c.), restando inteso che la proprietà del medesimo permane, per legge, in capo al Comodante.
|
5. Il Comodatario riceve il bene e lo accetta, si obbliga a custodirlo e a conservarlo con la massima diligenza; a non destinarlo ad altri usi che non siano previsti dal presente contratto e dalla natura del bene, a non concederlo, neppure temporaneamente, in godimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l’espresso consenso del comodante (art. 1804 c.c.). 6. Il comodatario è responsabile del bene e in caso di danneggiamento fuori dalle giornate lavorative sarà chiamato a partecipare alle spese di ripristino fino ad un massimo di € ________ . Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti il comodatario è responsabile se il bene perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarlo sostituendolo con il bene proprio o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria a norma dell’art.1805 c.c.. 7. Il Comodatario risponderà di eventuali contravvenzioni per infrazioni alle norme del Codice della Strada, a lui imputabili. 8. Il Comodatario è tenuto a restituire l’autovettura non appena il Comodante la richiede (art.1810 c.c.): il luogo dell’adempimento, in caso di richiesta restituzione, sarà la Sede dell’azienda, sita in ___________ . 9. L’autovettura comodata dovrà essere restituita nello stato in cui viene attualmente consegnata, salvo il normale deterioramento d’uso. 10. Pervenuta la richiesta di restituzione, il Comodatario che ne ritardi l’adempimento pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari al valore che addebiterebbe un concessionario auto in caso di noleggio di un’autovettura dello stesso tipo, per ogni giorno di ritardo, salvo comprovati impedimenti per cause di forza maggiore. 11. Il Comodante si assume gli oneri derivanti dalla normale gestione dell’automezzo, quali il premio per la polizza R.C. - Auto, le spese di bollo, di eventuali revisioni, nonché le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dal costo dei carburanti e lubrificanti; anche le spese per la redazione del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodante. 12. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. da 1803 a 1812 del Codice civile, alle quali le parti si rimettono. Data li, ___________________
L’azienda Sig. Comodante Il Comodatario
|