ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

 Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente.

In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (es: andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (es: uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, ecc).

Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:

 

benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente

 

 

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2013.

Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare.

Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno.

 

 

 

deducibilità dei costi per l’impresa nel limite del 90%

(70% dal 2013)

 

 

La deduzione al 90% (che è stata ridotta al 70% a decorrere dal 1/1/13) riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad €18.076), pertanto la quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura.

 

I riaddebiti

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare la ditta per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:

Æ    trattenute dalla retribuzione del lavoratore;

Æ    addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicura la deduzione maggiorata dei costi di cui si è detto in precedenza.

 

ESEMPIO

 

La ditta Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato.

Il fringe benefit teorico valido per il 2012, verificato sul sito Aci, è pari ad €2.263,90.

Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di €1.870,99 + Iva 21% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di €2.263,90):

4   non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente;

4   e per il 2012 la deduzione dei costi sarà assicurata al 90%;

4   Inoltre l’Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile.

 

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

 

in caso di riaddebito con fattura

Æ

sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta;

 

 

 

in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente

Æ

per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo;

 

 

 

esistenza di idonea prova documentale

Æ

nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

 

 

 

Nel caso di uso promiscuo all’amministratore

Æ

il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. Sarà invece diversa la deducibilità dei costi della vettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all’amministrazione e deduzione al 40% (20% dal 2013) per la parte eccedente

 

Si invita pertanto la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una vettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d’imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata nell’anno.

 

 Fac simile di contratto di comodato di autovettura ad uso promiscuo

 

(artt. 1803 ss. c.c.)

 Con la presente scrittura privata

TRA

La società __________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. ___________________, con sede legale in __________________________________, Via ________________________, P. IVA ___________________ denominata COMODANTE

E

Sig./sig.ra ._____________________________, nato/a a ____________________________,
il ___________________, Codice Fiscale ___________________________ residente in ____________________, Via ______________________, dipendente in forza presso la società _____________ con qualifica di ___________________, denominato COMODATARIO

PREMESSO

- che la società ____________________ è proprietaria della autovettura marca ____________, modello _________________, targa _______________, anno di immatricolazione; _________;

- che la società _____________________ intende concedere l’utilizzo di tale vettura al sig. ________________________

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comodante, a far tempo dal _____________, assegna al Comodatario l’uso dell’autovettura sopra specificata, per espletare l’attività lavorativa e, contestualmente, ne autorizza anche l’uso personale (uso promiscuo). Tenuto conto che tale concessione configura un beneficio (fringe benefit) in capo al Comodatario, a norma dell’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e in deroga all’art. 9 dello stesso DPR, viene determinata una somma forfetaria che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, per un ammontare pari al 50% dell’importo riferito alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. La base di commisurazione, prevista per legge, corrisponde al costo di percorrenza, rilevabile annualmente dalle tabelle ACI.

2. L’importo calcolato per l’anno ___________, pari a € ______________ (divisibile in importi mensili di € ____________), sarà da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva, direttamente in busta paga e sarà aggiornato di anno in anno.

3. Il Comodante dichiara che l’autovettura è in ottimo stato di funzionamento, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione (trattasi di auto nuova, di recente immatricolazione).

4. Comodante e Comodatario convengono, quale valore di stima dell’autovettura, la somma di € __________ . Detta stima è effettuata unicamente ai fini della responsabilità, in caso di perimento del bene comodato (art. 1806 c.c.), restando inteso che la proprietà del medesimo permane, per legge, in capo al Comodante.

 

5. Il Comodatario riceve il bene e lo accetta, si obbliga a custodirlo e a conservarlo con la massima diligenza; a non destinarlo ad altri usi che non siano previsti dal presente contratto e dalla natura del bene, a non concederlo, neppure temporaneamente, in godimento a terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l’espresso consenso del comodante (art. 1804 c.c.).

6. Il comodatario è responsabile del bene e in caso di danneggiamento fuori dalle giornate lavorative sarà chiamato a partecipare alle spese di ripristino fino ad un massimo di € ________ .

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti il comodatario è responsabile se il bene perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarlo sostituendolo con il bene proprio o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria a norma dell’art.1805 c.c..

7. Il Comodatario risponderà di eventuali contravvenzioni per infrazioni alle norme del Codice della Strada, a lui imputabili.

8. Il Comodatario è tenuto a restituire l’autovettura non appena il Comodante la richiede (art.1810 c.c.): il luogo dell’adempimento, in caso di richiesta restituzione, sarà la Sede dell’azienda, sita in ___________ .

9. L’autovettura comodata dovrà essere restituita nello stato in cui viene attualmente consegnata, salvo il normale deterioramento d’uso.

10. Pervenuta la richiesta di restituzione, il Comodatario che ne ritardi l’adempimento pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari al valore che addebiterebbe un concessionario auto in caso di noleggio di un’autovettura dello stesso tipo, per ogni giorno di ritardo, salvo comprovati impedimenti per cause di forza maggiore.

11. Il Comodante si assume gli oneri derivanti dalla normale gestione dell’automezzo, quali il premio per la polizza R.C. - Auto, le spese di bollo, di eventuali revisioni, nonché le spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dal costo dei carburanti e lubrificanti; anche le spese per la redazione del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodante.

12. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. da 1803 a 1812 del Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Data li, ___________________

 

L’azienda                                                                                         Sig.

Comodante                                                                                      Il Comodatario

 

 

 

 

  

 

CHIARIMENTI DALL’AGENZIA IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE ALTERNATIVA PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE

 L’art.7, co.2, lett. p), del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, (c.d. Decreto Sviluppo) - convertito con L. n.106 del 12 luglio 2011 - ha aggiunto il co.3-bis all’art.1 del richiamato DPR n.444/97, prevedendo che:

 

In deroga a quanto stabilito al co.1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art.7, co.6, del DPR n.605/73, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

 Viene quindi prevista la possibilità – con decorrenza 14 maggio 2011 - di adottare, in luogo della tradizionale scheda carburante, l’estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.

Nel merito di questa importante semplificazione, l’Agenzia, con la C.M. n.42/E del 9 novembre scorso, fornisce i seguenti chiarimenti:

Ü      le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia;

Ü      i due sistemi di certificazione (scheda carburante e nuova modalità) risultano tra loro alternativi e, quindi, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività;

Ü      se contestualmente all’acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e acquistare le sigarette o le caramelle, con un'unica transazione);

Ü      posto che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligate, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.

Posto che la documentazione utilizzata (estratti conto dai quali estrapolare le transazioni rilevanti) potrebbe suscitare qualche perplessità circa la sua idoneità a consentire soprattutto l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva su tali acquisti di carburante, la citata circolare ha ulteriormente precisato che:

Ü      il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;

Ü      dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio:

4    la data del rifornimento;

4    il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e

4    l’ammontare del relativo corrispettivo.

RIFERIMENTI CM 42/2012 - ART. 7 C. 2 DL 70/2011

 Il  cd. “Decreto sviluppo” ha previsto la possibilità di evitare l'adozione della scheda carburante in presenza di rifornimenti di carburante effettuati tramite utilizzo di bancomat o carte di credito o prepagate.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- tale esonero opera solo se "tutti" i rifornimenti sono effettuati con tali modalità alternative (anche 1 solo rifornimento pagato tramite contanti obbliga all'adozione della scheda carburante);

- la contabilizzazione (per la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo) va effettuata sulla base dell'estratto conto (bancario o della carta di credito).

 

ESONERO DELLA SCHEDA CARBURANTE

Scheda carburante: sostituisce la fattura; va sottoscritta per ogni rifornimento dal gestore dell'impianto La scheda carburante deve essere compilata correttamente in ogni suo punto, per evitare che il Fisco non la riconosca.

 In base alle disposizioni introdotta dal Decreto Sviluppo:

gli acquisti presso le sedi stradali di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano, Gpl)

effettuati esclusivamente attraverso:

-carte di credito

-carte di debito (cioè il "bancomat")

-carte prepagate

consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall’obbligo di compilazione della scheda carburante.

L'adozione della nuova disciplina è informata ai seguenti principi.

 

 ASSEGNI E BONIFICI:

Per potersi considerare esonerati dall'adozione della scheda carburante

tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite i criteri di pagamento citati

l'adozione di un criterio di pagamento diverso anche per una sola operazione di rifornimento esclude la possibilità di esonerarne l'utilizzo.

ASSEGNI E BONIFICI: tra gli strumenti di pagamento che esonerano dalla compilazione non sono compresi alcuni pagamenti considerati "tracciabili", quali ad esempio:

assegni (bancari o circolari)

bonifico periodico a fine mese.

 

SELF SERVICE

Si ricorda che

sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti gli acquisti effettuati in assenza del personale addetto alla distribuzione (durante gli orari di chiusura dell'esercizio - CM 205/98)

che pertanto si deve ritenere possono continuare ad essere pagati in contanti (e non obbligatoriamente tramite carta di credito/bancomat/prepagate), senza che si decada dall'adozione della scheda carburante per tutti gli altri rifornimenti effettuati.

 

NETTING (CARTE FEDELTA')

Anche in questo caso:

vige l'esonero da utilizzo della scheda carburante

 

ALTRI ACQUISTI - TRANSAZIONI AUTONOME

Se in occasione del rifornimento vengono contestualmente effettuati anche altri acquisti

presso l'impianto di distribuzione, la CM 42/2012

richiede che l'acquisto di carburante avvenga tramite una distinta transazione

essendo dunque necessario effettuare 2 transazioni distinte.

Esempio: il sig. Mario Rossi, imprenditore, si reca presso la stazione di servizio abituale ed effettua:

- il rifornimento dell'autovettura

- il lavaggio dell'autovettura

Se intende non adottare la scheda carburante dovrà effettuare

1) un primo pagamento: per il rifornimento dell'autovettura

2) un secondo pagamento: per il lavaggio.

 

 UTILIZZO PROMISCUO DELLE CARTE

L'Agenzia delle entrate conferma che la carta elettronica (di credito/bancomat/prepagata):

non è necessario sia dedicata all'attività svolta

ben potendo essere utilizzato anche per acquisti per finalità private.

Esempio: nell'esempio precedente l'imprenditore Mario Rossi potrà acquistare anche una confezione di caramelle; a tal fine sarà sufficiente che il suo pagamento avvenga nella seconda transazione (unitamente al lavaggio dell'autovettura).

 

PIU' AUTOMEZZI - UNITARIETÀ DEL CRITERIO DI CERTIFICAZIONE

L'agenzia chiarisce che la scelta tra l'adozione della scheda carburante o del nuovo criterio di

certificazione dei rifornimenti:

va riferito unitariamente al singolo soggetto d'imposta (imprenditore o professionista)

indipendentemente dalla presenza eventuale di più veicoli.

La mancata adozione della scheda carburante, dunque, comporta che il soggetto passivo:

documenti tutti i rifornimenti stradali di carburante

di tutti gli autoveicoli posseduti tramite carta di credito/bancomat o carte prepagate.

 

 CONTRATTO DI NETTING (cd. "CARTE FEDELTÀ")

E' un contratto in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante (a fronte di un corrispettivo) esegue per la società petrolifera una serie di rifornimenti periodici di carburanti ai soggetti passivi convenzionati con la società petrolifera (come da contratto di somministrazione stipulato con quest’ultima).

Il rifornimento è effettuato presso il distributore utilizzando un’apposita tessera magnetica, rilasciata dalla società petrolifera. Dopo l’inserimento della tessera magnetica ed il rifornimento, viene rilasciato un buono di consegna del carburante prelevato. Tale buono di consegna contiene i seguenti elementi: data e numero progressivo; dati identificativi della compagnia petrolifera; dati identificativi del cliente; dati identificativi del distributore; quantità e qualità del prodotto erogato (dunque tutti i dati necessari per l'emissione di una fattura).

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CONTRATTO NETTING

Gestore impianto distribuzione

Emette fattura nei confronti della compagnia petrolifera relativamente al carburante somministrato alle imprese aderenti alla convenzione.

Compagnia petrolifera

Emette fattura alle singole società aderenti alla convenzione in base ai buoni di consegna rilasciati per ogni rifornimento. Dalla fattura emessa si rileva il tipo di veicolo (targa) che ha effettuato i rifornimenti.

Impresa utilizzatrice

Compilazione mensile di un documento numerato e datato nel quale vanno riportati il numero di targa del veicolo ed i Km percorsi (anche per tutti i veicoli utilizzati nell’esercizio della propria attività).

 

 Il disegno di Legge di Stabilità approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre scorso prevede un ulteriore abbattimento della deducibilità delle auto utilizzate da imprese e professionisti dal 27,5% al 20%. La stretta riguarda le auto intestate alle imprese.

Le regole in tema di deducibilità sono contenute nell'art.164 del Tuir.

Erano già regole stringenti, ma ora rischiano di diventarlo in modo eccessivo.

Nulla cambia invece con riguardo all'utilizzo dell'auto personale per fini aziendali.

Dunque, per gli effetti delle ultime manovre, ovvero l’ abbattimento al 20% delle percentuali di deduzione dei costi relativi alle auto aziendali, risulterà più conveniente l’uso dell’auto privata da parte dell’amministratore.

 29 ottobre 2012.

Lo Studio

Lo Studio della dott.ssa Alessia Salmaso ha sede a Pordenone (PN), in Piazzetta Celso Costantini n.1
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