Nel 2012 entrerà in vigore il nuovo regolamento Enasarco che introdurrà alcune novità in materia di prestazioni pensionistiche.
È previsto un innalzamento graduale dei requisiti pensionistici, con un periodo transitorio di cinque anni per gli uomini e nove anni per le donne, l’incremento non inciderà direttamente sull’età pensionabile o sull’anzianità contributiva, ma agirà attraverso l’introduzione della cosiddetta “quota90”come sommatoria tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di età (65 anni) e di contribuzione (20 anni) nonché l’equiparazione dell’età pensionabile minima delle donne a quella degli uomini. |
In particolare la riforma ha previsto l’innalzamento della misura del contributo previdenziale obbligatorio. L’aumento, graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, prevede il passaggio dall’attuale 13,5% al 17%:
Misura contributiva |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Aliquota contributiva |
13,75% |
14,20% |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
Aliquota previdenziale |
12,50% |
12,70% |
12,90% |
13,10% |
13,30% |
13,50% |
13,75% |
14,00% |
Aliquota solidarietà |
1,25% |
1,50% |
1,75% |
2,00% |
2,25% |
2,50% |
2,75% |
3,00% |
È stata poi introdotta una contribuzione volontaria e la possibilità di determinare liberamente la misura del contributo facoltativo purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.
Resta ovviamente la contribuzione volontaria, i requisiti di accesso sono però stati modificati, dai sette anni di cui tre nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali cinque anni. Gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.
È stato innalzato anche il contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali come segue:
Importi provvigionali annui |
Aliquota |
Anno di decorrenza e aliquota contributiva |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Fino a € 13.000.000,00 |
2% |
2,40% |
2,80% |
3,20% |
3,60% |
4,00% |
Da € 13.000.000,01 a |
1% |
1,20% |
1,40% |
1,60% |
1,80% |
2,00% |
Da € 20.000.000,01 a |
0,5% |
0,6% |
0,7% |
0,8% |
0,9% |
1,00% |
Oltre € 26.000.000,00 |
0,1% |
0,15% |
0,20% |
0,30% |
0,40% |
0,50% |
La riforma prevede quindi una rendita reversibile in favore dei neo iscritti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d’età, in presenza di un’anzianità contributiva pari almeno a cinque anni, ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota.
Una clausola di salvaguardia è stata introdotta per coloro che, in base alla precedente disciplina, hanno già cessato la prosecuzione volontaria o obbligatoria, che hanno raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva e sono in attesa del compimento dell’età anagrafica utile ad acquisire il diritto alla pensione. Coloro che vorranno anticipare il raggiungimento della quota, potranno inoltrare domanda di prosecuzione volontaria entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Nessuna variazione invece per i requisiti di accesso alle pensioni di invalidità (67% di invalidità e cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda) e inabilità (assoluta incapacità lavorativa e cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente la domanda).
Novità al contrario per la pensione ai superstiti degli agenti che si iscriveranno a partire dal 2012, questi in mancanza dei requisiti richiesti con decorrenza dal 2020, potranno chiedere l’erogazione di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno cinque.
In materia di supplemento non è più richiesta la cessazione dell’attività di agenzia. In particolare l’agente divenuto inabile che non sarà più costretto ad attendere il compimento del settantesimo anno di età per vedersi liquidato il supplemento purché siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento.
Ulteriore variazione sta nella disciplina dell’iscrizione. Fermi gli obblighi già esistenti è stata introdotta la possibilità di un’iscrizione facoltativa all’Ente anche per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione, compresi quelli che operano all’estero. Il versamento del contributo in tal caso sarà a loro esclusivo carico.