La provvigione
Benché sia possibile remunerare l’agente in forme diverse, la remunerazione normale è la provvigione. Pertanto, rimborsi spese, compensi per attività accessorie, se proporzionali al valore dell’affare, vengono considerati retribuzioni provvigionali. Infatti, il principio generale prevede che, salvo patto contrario, l’agente non abbia diritto al rimborso delle spese di agenzia. Pertanto, le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, sono a carico dell’agente e sono coperte dalla provvigione. Tuttavia, le parti possono prevedere nel contratto il rimborso di determinate spese
La provvigione matura solo se gli affari proposti dall’agente vengono accettati dal preponente, con la conclusione di un contratto con il cliente. Tuttavia, l’agente non ha diritto alla provvigione se il contratto con il cliente non viene eseguito per cause non imputabili al preponente. Pertanto, la conclusione del contratto non fa sorgere il diritto alla provvigione ma ne costituisce un presupposto necessario. Inoltre, perché nasca il diritto alla provvigione, vi deve essere un nesso tra l’attività dell’agente e la conclusione dell’affare. In proposito, per gli agenti non esclusivi, si distingue tra affari promossi direttamente dall’agente, affari conclusi dal preponente senza l’intervento dell’agente, con clienti già acquisiti dall’agente ovvero con clienti della zona o riservati all’agente. Nel primo caso, l’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando l’operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento. Se l’attività dell’agente porta alla conclusione di affari fuori dalla zona oggetto del contratto, il diritto alla provvigione non è riconosciuto. Le parti, tuttavia, possono convenire in seguito, anche tacitamente, di far rientrare l’affare concluso nell’alveo del contratto.