L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente ovvero se gli affari sono conclusi entro un tempo ragionevole dalla data della cessazione del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività dell’agente. In quest’ultimo caso, la provvigione è dovuta all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze, risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. La norma in parola risolve l’eventuale conflitto tra agente precedente e agente successivo e non comporta alcun onere per il preponente. Nel caso di affari basati su contratti di durata (somministrazione, fornitura ecc.), in cui le provvigioni sono ripartite su tutte le forniture effettuate nell’ambito dello stesso affare, è preferibile definire contrattualmente i criteri per l’assegnazione delle provvigioni