La provvigione, inoltre, secondo l’art. 1748 comma 2 c.c., è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con clienti già acquisiti dall’agente per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o al gruppo di clienti riservati all’agente. La norma riconosce all’agente il diritto alla provvigione anche in assenza di un intervento diretto, ma al contempo ne limita la portata. Per esempio, il contratto concluso tra il preponente e un cliente già acquisito dall’agente per affari di tipo diverso da quelli previsti nel contratto, non fa sorgere il diritto alla provvigione in quanto la norma in parola prevede che gli affari debbano essere dello stesso tipo
Diversa, invece, è la situazione in cui la promozione e l’esecuzione di un affare interessino zone o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi