Procacciatori d'affari

Nella nota integrativa 14 febbraio 2007, prot. n. 4746,

la Direzione Generale ha rilevato che rientrano nell’ambito di applicazione della specifica disciplina in esame le collaborazioni occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (c.d. minico.co.co.); mentre, in via generale, ne restano totalmente escluse tutte le forme di lavoro autonomo reso a’ sensi dell’art. 2222 c.c., sia in forma professionale che occasionale – a’ sensi dell’art. 67, lett. l), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) – così come, a maggior ragione, tutte le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale.

Con riguardo al rapporto con il procacciatore d’affari la Direzione ha pertanto precisato che esso non rientra nell’obbligo di comunicazione nel caso in cui presenti caratteri di occasionalità, discontinuità, assenza di coordinamento e assenza di vincoli.