La responsabilità per insolvenza del cliente non deve essere confusa con la clausola dello star del credere, secondo cui, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, l’agente è chiamato a partecipare, entro determinati limiti, al rischio d’impresa, sopportando, in parte, le perdite subite dal preponente a causa dell’inadempienza del cliente. Pertanto, la previsione della clausola in parola non impedisce l’esercizio delle normali azioni contrattuali per inadempimento. L’art. 1746 comma 3 c.c. introduce il divieto di patti che pongano a carico dell’agente eventuali responsabilità, anche solo parziali, per l’inadempimento del cliente, salvo che la responsabilità sia riferita a singoli affari, di particolare natura e importo e individualmente determinati. Inoltre, l’obbligo di garanzia non può essere superiore alla provvigione per quell’affare e all’agente è dovuto un apposito corrispettivo. Soluzioni alternative allo star del credere sono ravvisabili sia nella violazione degli obblighi di diligenza (culpa in eligendo) di cui sopra, sia in clausole in cui l’agente si impegna a realizzare determinati obiettivi in materia di solvibilità o puntualità nei pagamenti dei clienti di cui trasmette gli ordini.