Clausola dello star del credente

La  responsabilità per insolvenza del cliente non deve essere confusa con la  clausola dello star del credere, secondo cui, indipendentemente dal dolo o dalla  colpa, l’agente è chiamato a partecipare, entro determinati limiti, al rischio  d’impresa, sopportando, in parte, le perdite subite dal preponente a causa  dell’inadempienza del cliente. Pertanto, la previsione della clausola in parola  non impedisce l’esercizio delle normali azioni contrattuali per inadempimento.  L’art. 1746 comma 3 c.c. introduce  il divieto di patti che pongano a carico dell’agente eventuali responsabilità,  anche solo parziali, per l’inadempimento del cliente, salvo che la  responsabilità sia riferita a singoli affari, di particolare natura e importo e  individualmente determinati. Inoltre, l’obbligo di garanzia non può essere  superiore alla provvigione per quell’affare e all’agente è dovuto un apposito  corrispettivo. Soluzioni alternative allo star del credere sono ravvisabili sia  nella violazione degli obblighi di diligenza (culpa in eligendo) di cui sopra, sia in  clausole in cui l’agente si impegna a realizzare determinati obiettivi in  materia di solvibilità o puntualità nei pagamenti dei clienti di cui trasmette  gli ordini.