Contributi Esanarco

NOVITÀ PER IL 2014 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).

Per il periodo di imposta 2014 è stata incrementata l’aliquota contributiva dal 13,75% al 14,20% per gli agenti che svolgono l’attività in forma individuale o di società di persone. Il versamento all’Enasarco dei contributi dovuti è preceduto dall’invio di una apposita distinta, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica: a tal fine, la casa mandante deve registrarsi e richiedere l’abilitazione ai servizi telematici (www.enasarco.it).

 

Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

 

Aliquota             

Il contributo per l’anno 2014 da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 14,20%.

Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate (per competenza).

 

Obbligo contributivo     

La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 7,10%.

La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.

Scadenze di pagamento             

I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il versamento dei contributi deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre:

 

Trimestre di riferimento                                             Scadenza

I° (1 gennaio 2014 - 31 marzo 2014)                         20 maggio 2014

II° (1 aprile 2014 - 30 giugno 2014)                           20 agosto 2014

III° (1 luglio 2014 - 30 settembre 2014)                   20 novembre 2014

IV° (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014)               20 febbraio 2015

 

 

 

Massimali provvigionali               

Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia plurimandatario o monomandatario. Per l'anno 2014 il limite del massimale provvigionale annuo è di € 23.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 35.000 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, il massimale annuo non è frazionabile. Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

 

Minimali contributivi     

Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, con i seguenti principi fondamentali:

•             il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

•             in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo del minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.

Per l'anno 2014 l’importo del minimale annuo è pari ad € 834 per gli agenti monomandatari e ad € 417 per gli agenti plurimandatari.

 

Agenti che operano sotto forma di società di capitali    

 

Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi non prevede ammontari di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per ditte individuali o società di persone.

 

Provvigioni annue           Aliquota del contributo

Fino ad € 13.000.000,00 3,20% (2,60% a carico del preponente e 0,60% a carico dell’agente)

Da € 13.000.000,01

a € 20.000.000,00             1,60% (1,30% a carico del preponente e 0,30% a carico dell’agente)

Da € 20.000.000,01

a € 26.000.000,00             0,80% (0,65% a carico del preponente e 0,15% a carico dell’agente)

Oltre € 26.000.000,00     0,30% (0,20% a carico del preponente e 0,10% a carico dell’agente)