La collaborazione occasionale

-LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE  (dette MINI CO.CO.CO)

-DIFFERENZE TRA LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE

E LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ANCHE A PROGETTO

 

 -LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 Per le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del lavoro autonomo (è esclusa l'attività occasionale aziendale-commerciale) l’iscrizione alla Gestione separata INPS, e conseguente obbligo contributivo, scatta:

al supero del limite di €. 5.000 di reddito

anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti.

 

Nota: il reddito imponibile è determinato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese sostenute specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 c. 2 Tuir). Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

 

 ADEMPIMENTI: il soggetto/prestatore deve:

verificare periodicamente l’ammontare dei compensi al netto dei costi sostenuti

comunicare tempestivamente ai committenti occasionali, all’inizio o durante la prestazione, il superamento della soglia di esenzione di €. 5.000.

 

CONTRIBUTI INPS: la quota del contributo a carico del soggetto:

 non riduce la base imponibile soggetta alla ritenuta del 20%

è deducibile nel quadro RP – oneri previdenziali

 

A differenza della collaborazione coordinata o contratto a progetto

la ritenuta fiscale del 20% è dovuta anche sull’importo a rimborso (rimborsi Km; spese viaggi; alberghi; ecc. - RM 69/2003)

la base imponibile previdenziale è al netto dei rimborsi spese

 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI (cd. "MINI CO.CO.CO.")

L’obbligo contributivo riguarda anche quei rapporti di collaborazione (circ. INPS 9/2004):

la cui durata non eccede i 30 giorni nel corso dell’anno con 1 solo committente

e il cui compenso, complessivamente percepito nell’anno, risulti ≤ €. 5.000.

Superamento dei limiti: il supero anche di uno solo dei limiti

non fa scattare l’obbligo del progetto se avviene solo per effetto del susseguirsi di una pluralità di rapporti

inoltre non necessariamente il rapporto si trasforma in co. co.pro. (con obbligo del progetto), poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d’opera resi al committente (Circ. 1/2004 del Min. del Lavoro).

  

DIFFERENZE RISPETTO ALLA COLLABORAZIONE , ANCHE A PROGETTO

 Lavoro autonomo occasionale: rispetto al co.co.co (a progetto e non) il lavoro autonomo occasionale si distingue per (art. 2222 Cod. Civ.):

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente

- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere episodico dell’attività lavorativa

- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.