Via stretta per il lavoro a progetto

Il contratto deve avere un obiettivo preciso, altrimenti scatta la subordinazione

La riforma del mercato del lavoro, impone di verificare con grande attenzione,  per i nuovi contratti, la presenza dei requisiti previsti e la corretta formulazione dell’incarico, pena il rischio di veder ridotto il rapporto nell’alveo della subordinazione.

Per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012, la collaborazione coordinata e continuativa, deve essere ricondotta esclusivamente a un progetto specifico, la cui realizzazione sia verificabile e non più a un programma di lavoro o fase di esso. Il legislatore ha precisato che il  progetto non può consistere in una mera riproduzione dell’oggetto sociale del committente.

Il progetto deve risultare funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e viene richiesta esplicitamente:

-          la descrizione del progetto (non la mera indicazione)

-          l’individuazione del contenuto che lo caratterizza

-          il risultato da conseguire

Il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi: compiti che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I compiti ripetitivi sono caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza possibilità di autonomia da parte del collaboratore. Fatte queste considerazioni, il ministero indica una serie di attività difficilmente inquadrabili in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che voglia essere genuino, dagli addetti alle pulizie, ai custodi, dai magazzinieri ai manutentori (l’elenco completo viene sotto riportato).

 

I PUNTI CARDINE DEL CONTATTO A PROGETTO ‘GENUINO’

3 requisiti

- Continuità: la prestazione del lavoro deve essere non occasionale

- Coordinamento: l’attività del prestatore deve essere coordinata con la struttura del committente

- Personalità: la prestazione deve essere personale, l’apporto di terze persone non potrà che essere secondario e marginale.

Le caratteristiche del progetto

  • Autonomo: ovvero gestito in autonomia dal collaboratore
  • Risultato finale: indicato nel contratto e concretamente verificabile
  • Diversità dell’oggetto sociale: il progetto non deve essere una mera riproduzione dell’oggetto sociale del committente
  • Niente compiti esecutivi: sono banditi compiti esecutivi o ripetitivi

L’individuazione di un progetto costituisce elemento essenziale, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 I settori vietati:

  • Addetti alla distribuzione di bollette o giornali riviste ed elenchi telefonici
  • Addetti alle agenzie ippiche
  • Addetti alle pulizie
  • Autisti e autotrasportatori
  • Baristi e camerieri
  • Commessi e addetti alle vendite
  • Custodi e portieri
  • Estetiste e parrucchiere
  • Facchini
  • Istruttori di autoscuola
  • Letturisti di contatori
  • Magazzinieri
  • Manutentori
  • Muratori e qualifiche operaie dell’edilizia
  • Piloti e assistenti di volo
  • Prestatori di manodopera in agricoltura
  • Addetti alle attività di segreteria e terminalisti
  • Addetti alle somministrazioni di cibi/bevande
  • Prestazioni rese in call center e servizi inbound