L’articolo 5-ter del D.L. n.1/12 ha introdotto nel nostro sistema l’istituto del rating di legalità che, oltre a porsi come ostacolo alla diffusione dei comportamenti illeciti nelle imprese, determina, oltre ad un vantaggio in termini di riconoscimento pubblico, un regime premiale in sede:
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di concessione di finanziamenti da parte delle P.A. (per finanziamenti si intendono anche: crediti di imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzia, contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamenti agevolati);
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di accesso al credito bancario.
La disciplina, che si completa a mezzo del decreto n.57 del 20 febbraio 2014 e della delibera dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) n.24075 del 14 novembre 2012, non dovrebbe esplicare invece alcun effetto nel settore degli appalti pubblici, posto che gli strumenti preposti ad assicurare il rispetto della legalità e l’eticità dei comportamenti d’impresa sono specifici e distinti rispetto al rating.
In merito agli effetti “benefici”, va detto che i medesimi si riverbereranno sicuramente in sede di concessione di finanziamenti da parte delle PA (il decreto attuativo è entrato in vigore l’8 aprile 2014 e la PA dovrà darne applicazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 6 agosto 2014).
Soggetti interessati
Sono interessati alla tematica le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.
Al riguardo, vanno specificati tre ulteriori concetti:
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l’impresa deve essere intesa quale soggetto individuale o collettivo, avente almeno una sede operativa, intesa quale luogo ove materialmente viene svolta l’attività produttiva di beni o quella di scambio di beni e/o servizi, nel territorio nazionale;
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per quanto attiene il fatturato minimo, esso deve risultate dall’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente a quello in cui viene richiesto il rating di legalità;
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è necessaria l’iscrizione da almeno un biennio nel Registro delle Imprese.
Requisiti necessari e qualità che potenziano il punteggio
Il rating assegnato alle imprese viene espresso con delle “stellette”, che variano da un minimo di una ad un massimo di tre.
Per l’ottenimento del rating rilevano:
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i requisiti indispensabili, quelli cioè imprescindibili, senza i quali non è possibile ottenere il rating;
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le condizioni ulteriori, di natura migliorativa, che permettono il conseguimento di un punteggio più elevato.
Il primo gruppo di requisiti (quelli imprescindibili) è costituito da:
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assenza di condanne penali a carico dell’imprenditore e dei vertici aziendali (salvo specifiche ipotesi di deroga);
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assenza di condanne a carico dell’impresa ex D.Lgs. n.231/01 (salvo specifiche ipotesi di deroga);
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assenza di condanne definitive per gravi illeciti in materia antitrust;
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assenza di accertamenti definitivi di maggior reddito;
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assenza di accertamenti definitivi per violazioni in tema di salute e di diritti dei lavoratori;
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effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000 esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili;
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assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui il soggetto richiedente è o è stato beneficiario e per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, diventati inoppugnabili o confermati con una sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
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assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.
Rispettati i requisiti di cui sopra, l’impresa ottiene una stelletta, mentre per poter arrivare al massimo previsto di 3, devono essere rispettati ulteriori parametri così individuati:
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rispetto del protocollo di legalità di Confindustria;
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tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori ai € 1.000;
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sistemi di compliance aziendale;
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processi di Corporate Social Responsability;
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iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
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adesione a un codice di autodisciplina.
Nello specifico, ogni tre ulteriori requisiti rispettati si ottiene una stelletta aggiuntiva.
Ottenimento e validità del rating
L’impresa che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità Garante per le comunicazioni ed il Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del Formulario pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità stessa; il formulario deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della società ed accompagnato da copia di un documento d’identità personale.
L’inoltro della domanda deve avvenire esclusivamente per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito; non verranno accettate domande inviate con modalità diverse, in particolare in forma cartacea, via posta, via fax o consegnate a mano.
Il possesso dei requisiti per l’attribuzione del rating, nonché dei requisiti per l’incremento del punteggio è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa.
Una volta ottenuto il rating di legalità esso dura per un biennio ed è rinnovabile.
Sono anche possibili ipotesi di sospensione nelle ipotesi di:
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rinvio a giudizio o adozione di una delle misure cautelari personali o patrimoniali ostative all’accesso;
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adozione di provvedimenti che sanciscono la violazione dei requisiti (ad esempio, condanne per gravi violazioni antitrust, accertamenti di maggior reddito, ecc.).
Pubblicità del rating
Il rating di legalità è soggetto a un particolare sistema di pubblicità basato su un elenco on-line liberamente accessibile in un’apposita sezione del sito internet dell’Autorità.
Nell’elenco sono indicate le imprese cui il rating è stato attribuito, sospeso o revocato e la decorrenza di ciascun provvedimento.
Questo sistema assicura la trasparenza nei confronti del mercato circa il possesso del rating e le possibili vicende modificative. La pubblicazione di un’eventuale sospensione o revoca del rating ha evidentemente un impatto negativo sull’immagine dell’impresa interessata.