COMMA |
SINTESI DEL CONTENUTO |
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Estensione Art Bonus Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS (art.1 D.L. n.83/14) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione. |
12-13, 15 |
Bonus 80 euro Si rende strutturale il credito d’imposta Irpef introdotto dall’art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014. In particolare la somma spettante è pari: - a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; - a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia. |
14 |
Rientro lavoratori dall’estero Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010. |
16-17 |
Buoni pasto Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. |
18 |
Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A. Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all’atto di cessione o acquisito direttamente dall’amministrazione ceduta. |
19 |
Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14) Si estende al 2015 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo. |
20-25 |
Deduzione Irap del costo del lavoro Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:
È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all’autorizzazione comunitaria) l’integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:
A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo. Ritorno alle vecchie aliquote Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure:
Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014. Soggetti senza dipendenti e credito di imposta Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d’imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione |
26-34 |
Tfr in busta paga Si dispone:
che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione:
Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del Tfr. Per i datori di lavoro che:
si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’art.10 D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia. Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:
Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. |
35-36 |
Credito di imposta per ricerca e sviluppo Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l’art.3 D.L. n.145/13. In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:
Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l’allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
37-45 |
Patent box Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box). In particolare:
Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014. Il beneficio sia applica in misura progressiva come segue: - 30% per il primo periodo di imposta; - 40% per il secondo periodo di imposta; - 50% per i periodi successivi. |
46 |
Credito di imposta per aree svantaggiate Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell’art.1 L. n.296 /06 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art.8, L. n.388/00). |
47-48 |
Proroga bonus interventi su edifici Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:
La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:
Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%. Infine, modificando l’art.16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%). |
243 |
Incremento del plafond Legge Sabatini Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali d'impresa. Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti. |
246 |
Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017 Al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. |
247-251 |
Settore autotrasporto: revisione normativa Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:
Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi. Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa. |
293 |
Blocco misura del canone RAI per il 2015 La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014. |
303 |
Obbligo di trasmissione del certificato di morte all’INPS Modificando l’art.33 D.L. n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all’Inps, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line. |
304 |
Erogazione somme pensionistiche dopo la morte dell’avente diritto Si prevede che le prestazioni in denaro versate dall’Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. |
314 |
Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate:
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324 |
Armi sceniche Si differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. |
621-625 |
Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr Si prevede l’innalzamento dell’aliquota di tassazione:
In merito alla decorrenza è precisato che:
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626-627 |
Rivalutazione quote e terreni Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. In particolare:
Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:
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629-633 |
Reverse charge Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. reverse charge) di cui all’art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:
Modificando l’art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Split Payment Aggiungendo l’articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’Erario. Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. Il decreto attuativo dell’articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all’elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva È eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment. Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato. Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito. |
634-640 |
Adempimenti volontari e ravvedimento operoso Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance). Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza. Ravvedimento operoso Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso. In sostanza, si potrà accedere all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il “ravvedimento” sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario. Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni; Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Dichiarazione integrativa e termini di controllo Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art.2, co.8 del richiamato d.P.R. n.322/98) e di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica. |
641 |
Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA Si elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015). Viene quindi meno l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva. |