Oggetto: REDDITOMETRO – GLI INVITI AI CONTRIBUENTI
Molti contribuenti stanno ricevendo in questi giorni degli inviti con i quali il Fisco segnala formalmente loro l’esistenza di un’incoerenza tra il tenore di vita ed il reddito complessivo dichiarato. Le richieste di chiarimenti attengono solitamente le annualità 2007, 2008 ma in taluni casi riguardano anche il triennio 2009/2011.
Da un punto di vista tecnico è importante segnalare che gli inviti in questione sono emessi ai sensi dell’art.32 del DPR n.600/73 e quindi la mancata ottemperanza da parte del contribuente può comportare degli effetti particolarmente gravi: oltre alla sanzione specifica, la possibilità per l’Ufficio di procedere direttamente con l’accertamento con tutte le conseguenze del caso. Si raccomanda, quindi, di trattare gli inviti con particolare attenzione e di contattare lo Studio con la massima tempestività se raggiunti dalla notifica. |
Negli ultimi tempi, come noto a tutti, il Fisco ha fortemente incentivato il ricorso al “redditometro” e all’accertamento “sintetico” per intercettare l’evasione sulle persone fisiche, anche in relazione all’enorme mole di informazioni a disposizione per selezionare i soggetti da controllare.
Nell’ambito del “sintetico” l’equazione è semplice: se un contribuente spende deve averne la possibilità finanziaria e quindi anche reddituale. Nell’ambito di questo accertamento che poggia sulla ricostruzione documentale di tutte le spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno, opera quindi una presunzione (legale) in base alla quale il reddito dichiarato dell’anno deve essere almeno pari alle spese sostenute nel periodo.
Nel “redditometro”, invece, sono individuati alcuni parametri che, applicati ad un paniere di beni indice (auto, case, barche,incrementi patrimoniali, ecc.), determinano un reddito ritenuto congruo in base al tenore di vita complessivo. I meccanismi che sovrintendono questo tipo di accertamento sono cambiati con decorrenza dal periodo d’imposta 2009.
Ovviamente il sistema non è rigido nel senso che, anche laddove dovesse verificarsi una differenza tra le spese sostenute o il reddito ricostruito e tavolino e il reddito effettivamente dichiarato, al contribuente è consentito fornire al Fisco la “prova contraria”, dimostrando che la propria posizione è regolare (ad esempio dimostrando che la spesa sostenuta è correlata ai risparmi degli anni precedenti, alla capacità reddituale della famiglia o all’accesso a credito).