È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 supplemento ordinario n. 62, la L. 145/2018 di cui si offre un quadro sintetico.
Articolo 1 |
Contenuto |
Comma 3 |
Estensione aliquota 10% ai dispositivi medici Con una norma di interpretazione autentica viene stabilito che si applica l’aliquota Iva del 10%, in quanto ricompresi nel n. 114, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1, Regolamento CEE 2658/87. |
Comma 4 |
Modifiche al concetto di panetteria ai fini Iva Viene sostituito il comma 2, articolo 75, L. 413/1991 stabilendo che, ai fini Iva, per prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III, L. 580/1967, con la sola inclusione degli zuccheri previsti dalla stessa Legge o destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. |
Commi 5 e 6 |
Incremento entrare da aumento aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo Viene previsto un incremento delle entrate derivanti dall’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura pari a non meno di 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi. |
Comma 12 |
Innalzamento percentuale deducibilità Imu Per effetto di una modifica apportata all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%. |
Commi 13-16 |
Regime tassazione lezioni private I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla relativa Amministrazione di appartenenza l’esercizio di tali attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. L’imposta si versa nei termini ordinari previsti per il versamento dell’Irpef. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di opzione nonché di versamento dell’acconto e del saldo. |
Comma 27 |
Modifica detrazione spese per cani guida Viene prevista la possibilità di detrarre, nella misura forfettaria di 1.000 euro, e nel limite di spesa di: - 510.000 euro per il 2020 e - 290.000 euro annui a decorrere dal 2021 le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. |
Commi 35-50 |
Imposta sui servizi digitali e abolizione imposta sulle transazioni digitali Viene istituita l'imposta sui servizi digitali, con conseguente abrogazione dell’imposta sulle transazioni digitali di cui alla L. 205/2017. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: - un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; - un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro. Per servizi digitali si intendono: 1. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; 2. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; 3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi relativi a servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante, ex articolo 2359, cod. civ.. La base imponibile si determina al lordo dei costi e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette. Il ricavo è tassabile in un determinato periodo d'imposta (che coincide con l’anno solare) a condizione che l'utente sia localizzato, in detto periodo, in Italia. A tal fine, un utente si considera localizzato in Italia se: a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale; b) nel caso di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi: 1. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta; 2. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui sopra, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato; c) nel caso di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. L'imposta è pari al 3% dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili. I soggetti non residenti, privi di Stabile organizzazione e di un numero identificativo ai fini Iva, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti impositivi, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Con un D.M., da emanare entro 4 mesi dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali; inoltre, il medesimo D.M. può prevedere che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo. È prevista, inoltre, l’emanazione di uno o più provvedimenti direttoriali. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui sopra. |
Commi 57 e 58 |
Accise sul gasolio Viene confermata l’implicita abrogazione di quanto previsto con D.P.C.M. 20 febbraio 2014, per effetto dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), D.L. 193/2016 che ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante. Dall'attuazione di tale abrogazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Comma 59 |
Cedolare secca su immobili commerciali Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari al 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente. Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. |
Commi 60–65 e 229 |
Proroga iper ammortamento Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura: - del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; - del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016. Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni. |
Comma 66 |
Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro: - 30 novembre 2019 e - 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019. |
Comma 67 |
Risparmio energetico Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico. Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l'acquisto di mobili. |
Comma 68 |
Bonus verde Viene prorogata al 2019 l’agevolazione consistente nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. |
Commi 78-81 |
Credito di imposta formazione dipendenti Il credito di imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio per il 2018, viene prorogato alle spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine vengono stanziati, per l’anno 2020, 250 milioni di euro. Il credito viene previsto nelle seguenti misure: 1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui; 2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui e 3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui. Ai fini attuativi si rendono applicabili modalità e criteri di cui al D.M. 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143/2018. |
Comma 89 |
Canone Rai Viene confermato il canone annuo per uso privato in 90 euro. |
Commi 156-161 |
Credito di imposta rimozione amianto Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 65%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Il credito d'imposta è riconosciuto: - alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui sopra siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. I soggetti beneficiari, compresi i concessionari o affidatari dei beni, dovranno: · comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; · dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni riguardanti l’intervento, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, le informazioni relative alla fruizione. Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione. Sono stanziate le seguenti risorse: - per l’anno 2019 - 1 milione di euro; - per l’anno 2020 - 5 milioni di euro; - per l’anno 2021 - 10 milioni di euro. |
Commi 184 - 199 |
Stralcio cartelle Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva. Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento: del capitale; degli interessi; e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate. Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del D.L. 119/2018. Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a 1000 euro), derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Tali carichi possono essere definiti versando una somma che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive. Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata. Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata. In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante Isee, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui ai commi 184 e 185) possono essere estinti senza corrispondere: le sanzioni comprese in tali carichi; gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973) che scattano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso (dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01% annuo); le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999). I soggetti interessati versano: a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: al 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro. al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro; al 35%, qualora l’Isee sia superiore a 12.500 euro; b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter, L. 3/2012). Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione. I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi: - il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione (comma 189); - le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: · il 35% con scadenza il 30 novembre 2019; · il 20% con scadenza il 31 marzo 2020; · il 15% con scadenza il 31 luglio 2020; · il 15% con scadenza il 31 marzo 2021; · e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190). In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. 602/1973); - entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento; - nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la c.d. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento. Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini Isee (articolo 11, comma 6, Regolamento approvato con il D.P.C.M. 159/2013) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”. Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate. Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3, D.L. 119/2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20). Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame, riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 154/2008 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. |
Comma 200 |
Rifinanziamento Nuova Sabatini Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi: - per l’anno 2019 – 48 milioni di euro; - per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro; - per l’anno 2023 – 126 milioni di euro; - per l’anno 2024 – 48 milioni di euro. |
Comma 218 e 220 |
Detassazione investimenti in start up Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di detrazione degli investimenti in start-up innovative, dal 30 al 40%. Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da start-up innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per l'anno 2019, al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della commissione Europea. |
Commi 228-231 |
Voucher per consulenze tecnologiche Viene riconosciuto, per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo, per ogni periodo di imposta, è riconosciuto 1. alle micro e piccole imprese ex Raccomandazione 2003/361/CE: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 40.000 euro. 2. alle medie imprese, ex Raccomandazione 2003/361/CE: - in misura pari al 30% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 25.000 euro 3. alle reti di impresa ex articolo 3, commi 4-ter e ss., D.L. 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 80.000 euro. I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco da adottare con un D.M. entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019. Con il medesimo D.M. saranno stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa. I contributi sono erogati nel rispetto del Regolamento de minimis. I fondi messo a disposizione ammontano a 25 milioni annui per il triennio 2019 - 2021. |
Comma 256 |
Pensioni e agevolazioni per assunzioni giovani Al fine di attuare interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani ». Con appositi provvedimenti normativi si provvederà ad attuare gli interventi previsti. |
Comma 283 e 284 |
Indennizzo rottamazione licenze commerciali È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1, D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessino l'attività consegnando la licenza in Comune. È prorogato pertanto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla gestione IVS commercianti per il finanziamento dell’indennizzo in esame. |
Comma 354 |
Fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili solo su richiesta dei medesimi mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. |
Comma 488 |
Bonus asili nido Il bonus asili nido, introdotto dal comma 355, articolo 1, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua. L’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell’utilizzo di tale istituto. Si ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, L. 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, L. 232/2016 (cosiddetto voucher baby sitting). |
Commi 654 - 656 |
Assegnazione terreni È prevista la concessione gratuita, per un periodo minimo di 20 anni: - del 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del D.Lgs. 85/2010, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali (articolo 66, D.L. 1/2012) e - del 50% dei terreni ricompresi nella Banca delle terre incolte di cui all’articolo 3, D.L. 91/2017). Assegnatari di tali terreni possono essere: 1. nuclei familiari con 3 o più figli di cui almeno uno nato negli anni 2019-2021; 2. società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei di cui sopra almeno il 30% delle quote. Tali soggetti hanno, ai fini dello sviluppo aziendale, priorità nell’accesso alle agevolazioni previste per lo sviluppo dell’imprenditorialità e il ricambio generazionale di cui al D.lgs. 185/2000. Inoltre, i nuclei familiari hanno accesso a un mutuo agevolato con tasso di interesse pari a 0, nel limite di 200.000 euro e durata ventennale, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. A tal fine è istituito un fondo rotativo con dotazione iniziale pari a: - per l’anno 2019 - 5 milioni di euro e - per l’anno 2020 – 15 milioni di euro. Con un D.M. saranno stabilite le modalità attuative. |
Comma 665 |
Voucher rimozione e recupero alberi Viene introdotto, per promuovere il ripristino ambientale delle zone colpite dagli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza con delibera CdM 8 novembre 2018, nonché per incentivare la ripresa economica di quelle zone, un contributo in forma di voucher. Possono fruire del contributo i soggetti pubblici e privati, in qualunque forma costituiti, che possiedono o conducono i fondi colpiti dall’evento. Il contributo, in forma di voucher, è riconosciuto per la rimozione e recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti, in misura pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel limite massimo di spesa per il 2019 pari a 3 milioni di euro. Con D.M. saranno individuate condizioni e modalità di accesso al contributo. |
Commi 706 - 717 |
Esonero contributivo per l’assunzione di laureati con 110 e lode Viene introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail: · per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione · nel limite massimo di 8.000 euro · per ogni assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata da datori di lavoro privati, nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, di: 1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; 2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute. L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi alla data della trasformazione. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui sopra. In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, si ha la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L'Inps con apposita circolare stabilirà le modalità di fruizione. Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis. |
Comma 919 |
Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato. |
Commi 1031 - 1038 |
Detrazione acquisto auto elettriche In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, Iva eslcusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un range tra 1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4. Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa. |
Commi 1039 e 1040 |
Detrazione per acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir con cui è prevista una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Le infrastrutture devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D.Lgs. 257/2016. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis, cod. civ.. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa. |
Commi 1042-1045 |
Imposta sulle automobili inquinanti A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. Sono esentati gli acquisti di veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, Direttiva 2007/46/CE. |
Comma 1048 |
Tasse automobilistiche Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%. |
Commi 1057-1064 |
Acquisto veicoli ibridi Per il 2019, è riconosciuto un contributo pari al 30%, nel limite di 3.000 euro, per l’acquisto in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie, euro 1 o 2. Il contributo è riconosciuto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. |
Comma 1066 |
Rimodulazione acconto imprese di assicurazioni Viene modificata la % di acconto da versare da parte degli assicuratori nelle seguenti misure: · anno 2019 - 85%; · anno 2020 – 90%; · dal 2021 – 100%. |
Comma 1075 |
Incremento imposte sulla produzione dei tabacchi Per effetto delle modifiche all'allegato I, D.Lgs. 504/1995, alla voce “Tabacchi lavorati”, le aliquote sono così innalzate: · sigaretti da 23 a 23,5%; · sigarette da 59,1 a 59,5%. |
Comma 1093 |
Proroga deroga tassa rifiuti Viene prorogata al 2019 la possibilità, concessa con l’articolo 1, comma 652, terzo periodo, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, allegato 1, D.P.R. 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 %, e non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b. |
Comma 1121 |
Tariffe Inail Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine per l’invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differito al 16 maggio 2019 la scadenza dell’autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e calcolo e versamento del premio), nonché della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte. In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno. Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio supplementare dovuto in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni. Infine, si escludono i premi Inail dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail. |