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Fino al 30 Giugno 2014 le istanze per l'allungamento o la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese

 

L’Accordo per il credito raggiunto dall’ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 1° luglio 2013 ha permesso alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’accordo:

 

  • la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;

  • l’allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari per un periodo massimo di 3 anni;

  • l’allungamento delle anticipazioni bancarie scadute fino a 270 giorni;

  • l’allungamento delle scadenze del credito agrario di conduzione per un massimo di 120 giorni;

  • un finanziamento proporzionale all’incremento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

     

 

È stato stabilito che le banche e gli intermediari finanziari debbano obbligatoriamente concedere alle PMI le misure richieste, qualora siano verificati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti alla data di presentazione della domanda. Nell’ottica di tale accordo si considerano imprese anche le imprese individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni e le fondazioni che esercitano una attività economica, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l’intervento sia stato erogato in funzione dell’attività economica svolta.

 

 

 

Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dall’accordo devono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca ha predisposto sulla base del modello elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che si trovino ancora in fase di sospensione alla data del 30 giugno 2014 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.

 

 

 

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui e dei leasing

 

La misura principale tra quelle previste dall’accordo del 1° luglio 2013 (e maggiormente fruita dalle imprese) consiste nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari in ammortamento alla data del 1° luglio 2013, qualora non sia già stato fruito per i medesimi contratti di analogo beneficio ai sensi delle Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo contratto sia stato fruito ai sensi dell’Avviso comune del 3 agosto 2009).

 

Durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito; al termine della sospensione l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di leasing finanziario o di mutuo, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Le operazioni di sospensione dovranno essere obbligatoriamente realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive e senza la possibilità per l’istituto di credito o la società di leasing di applicare commissioni o maggiorazioni del tasso di interesse rispetto a quanto già pattuito nei contratti originari. Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, le banche aderenti sono tenute a fornire una risposta all’impresa richiedente.

 

L’Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l’elenco aggiornato al 23 marzo 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il credito del 1° luglio 2013. L’elenco aggiornato è disponibile al link:

 

 

 

 

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf