I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE E LE NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE
Il momento impositivo nelle prestazioni di servizi UE - in vigore dal 17 marzo 2012
Con la C.M. n.35/E del 20 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le risposte fornite in occasione del Modulo di aggiornamento professionale (Map) tenutosi il 31 maggio 2012. Tra queste, alcune interessano le novità che la L. n.217/11 (Comunitaria 2010) ha introdotto in tema di definizione del momento di effettuazione ai fini Iva delle operazioni consistenti in prestazioni di servizi scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Come già ricordato in precedente informativa la Comunitaria 2010 è intervenuta nel DPR n.633/72:
modificando l’art.6 |
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al fine di eliminare l’emissione anticipata della fattura dalle cause di effettuazione dell’operazione, cosicché ai fini della individuazione di tale momento (e quindi anche per l’esigibilità dell’imposta, a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) occorre dare rilevanza alla sola conclusione della prestazione ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza di tale importo; |
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modificando l’art.17 |
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al fine di prevedere specifiche regole nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per dette operazioni. |
Si riportano, di seguito, le indicazioni operative che l’Agenzia ha fornito in relazione ai comportamenti da tenere nei casi di applicazione delle richiamate disposizioni:
Æ in considerazione delle evidenti difficoltà insite nella precisa individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, l’Agenzia, richiamando motivi di certezza e di semplificazione, ritiene che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione e quindi di ricondurre al momento di ricezione della fattura l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento;
Æ con riferimento alle operazioni che si sono realizzate a cavallo del periodo di applicazione delle nuove disposizioni (17 marzo 2012) l’Agenzia precisa che la nuova regola troverà applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e cioè per quelle la cui ultimazione, ovvero - se di carattere periodico o continuativo - la cui maturazione dei corrispettivi intervenga a partire dal 17 marzo 2012; le prestazioni effettuate anteriormente al 17 marzo 2012, invece, continueranno ad essere assoggettate alla previgente regola generale secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura;
Æ considerato che la nuova versione dell’art.17 del decreto Iva richiama la procedura di integrazione dei documenti prevista per lo scambio intracomunitario di beni (artt.46 e 47 del D.L. n.331/93), l’Agenzia precisa che in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente è tenuto ad emettere, ai sensi del co.5 del citato art.46, autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita Iva del prestatore UE ed annotandola negli appositi registri entro il mese di emissione.