Oggetto: DISTRUZIONE, FURTO E DONAZIONE DEI BENI AZIENDALI.-
Nella vita aziendale può capitare che si verifichino ammanchi di carattere finanziario, ovvero furti di beni o merce.
Mentre il furto di denaro e merce non costituisce una problematica ai fini fiscali, cosa diversa è il furto dei beni strumentali, infatti, la normativa tributaria considera come ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino più nei luoghi ove l’imprenditore, ma anche il professionista, svolgono la propria attività.
Trattasi di una presunzione che non trova applicazione laddove il soggetto passivo d’imposta possa dimostrare che i beni mancanti siano stati dati a terzi in lavorazione, in deposito, in comodato, venduti, impiegati nella produzione, perduti, distrutti.
Volendo analizzare la procedura nella sua interezza si esaminerà dapprima l’aspetto contabile relativo al furto (ma anche distruzione) e a seguire la procedura da applicarsi per vincere la presunzione di vendita.
Come già detto i furti possono riguardare denaro o assegni in cassa, beni di proprietà aziendale o anche merce. In tale ultimo caso, l’ammanco di merce, non deve essere effettuata alcuna rilevazione contabile in quanto il minor valore verrà considerato all’atto della valutazione delle rimanenze.
Furto in cassa |
ddd |
Insussistenza passiva (ce) |
a |
Cassa (sp) |
|
130,00 |
Causale |
Rilevato furto in cassa come da verbale polizia di stato n. …. del …… |
Furto di beni di proprietà aziendale |
ddd |
Diversi |
a |
Attrezzature varie (sp) |
|
1.500,00 |
Fondo ammortamento attrezzature varie (sp) |
|
|
1.000,00 |
|
|
Sopravvenienza passiva (ce) |
|
|
500,00 |
|
Causale |
Rilevato furto pressatrice ….. modello ……. come da verbale polizia di stato n. …. del …… |
Con riferimento alla rilevazione della sopravvenienza sia essa attiva o passiva il principio contabile n.29 rinviando a quanto disposto dal n.12 e dal relativo Documento interpretativo n.1, chiarisce che i furti e gli ammanchi di beni, le perdite o i danneggiamenti di beni per eventi naturali straordinari sono da iscrivere nel Conto economico come operazioni straordinarie.
Venendo all’aspetto procedurale è innanzi tutto necessario sottolineare che l’art.1 del DPR n.441/97 nel disciplinare le presunzioni di cessione e di acquisto, prevede che:
“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”. |
Si tratta quindi di una presunzione operante sia con riferimento ai beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, sia ai beni strumentali.
In fase di controllo si opererà un vero e proprio raffronto tra i beni individuabili attraverso ogni documentazione possibile come in possesso dell’azienda e quelli realmente presenti, si procederà con il depennamento dei beni per i quali sarà possibile dimostrare l’utilizzo per la produzione, la consegna a terzi, la perdita o distruzione, il deposito o la concessione in comodato, determinando quindi una eventuale differenza.
Questa differenza rappresenta la quantità di beni che, per presunzione sono da considerare ceduti senza fattura con conseguente applicazione dell’Iva, determinazione di ricavi o plusvalenza e calcolo dell’incremento reddituale su cui applicare le imposte dirette.
La presunzione prevede che la dimostrazione contraria debba avvenire da parte del contribuente, tuttavia, tale prova deve avvenire unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi tassativamente prefigurati e stabiliti. La Cassazione ha inoltre stabilito che per l’applicazione della presunzione non è necessario il dolo o la colpa del soggetto.
Abbiamo già detto che la presunzione non opera se il soggetto passivo d’imposta dimostra che i beni:
Ü sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
Ü sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
Per ognuna di queste fattispecie il Legislatore ha previsto un iter formale e documentale per vincere la presunzione di cessione, di seguito analizzeremo i più comuni.
Furti
Possiamo far rientrare in questa categoria oltre al furto anche altri eventi fortuiti quali ad esempio l’incendio.
In tal caso è necessario dotarsi di denuncia redatta presso gli organi di Pubblica Sicurezza ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/00 resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.
In entrambi i casi si deve indicare il valore dei beni persi.
In particolare, con riferimento al termine dei 30 giorni la circolare 31 del 2006 chiarisce che:
“…entro tale termine la dichiarazione in questione (non) debba essere prodotta all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, essendo a tal fine sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta – con le modalità previste dall’art.38 del DPR n.445/00 – entro il termine prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”. |
Il contribuente quindi è tenuto a predisporre il documento entro il termine dei 30 giorni, in modo da renderlo disponibile agli eventuali verificatori ma egli non dovrà fare alcuna comunicazione all’Ufficio tributario ma solo tenere a disposizione presso la propria sede tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed esibirla se richiesta. La dichiarazione va corredata da una relazione giustificativa che specifichi le circostanze in cui il furto ha avuto luogo, ad esempio:
Æ nel corso di trasferimenti di sede o dei locali in cui viene svolta l’attività o di traslochi;
Æ in presenza di estranei all’interno della sede o dei locali in cui si svolge l’attività (anche ad esempio in concomitanza con opere di manutenzione o di ristrutturazione aziendale);
Æ di furti denunciati avvenuti fuori dalla sede o di incendio.
Nella relazione è bene evidenziare se i beni mancanti sono già stati oggetto di ammortamento ed in quale misura o se si trattava di beni ormai obsoleti e di scarso valore.
Distruzione dei beni
In tale caso è necessario:
Æ |
comunicare la distruzione del bene all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione; |
La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione, tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad €5.164,57.
Æ |
effettuare la distruzione dinanzi a Pubblici funzionari o dinanzi al notaio che redigeranno apposito verbale; in tal caso se il costo dei beni distrutti non supera €10.000,00 (importo così elevato dall’art.7 del D.L. n.70/11 convertito dalla L. n.106/11) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68. Sia dal verbale che dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. |
Qualora il contribuente provveda al trasporto in altro luogo del bene distrutto è necessario compilare un documento di trasporto.
La procedura di cui si è detto non si applica nel caso in cui la distruzione non dipenda dalla volontà dell’imprenditore.
È previsto anche che il contribuente distrugga il bene previa consegne dei medesimi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi; in tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento da parte dell’imprenditore in quanto la distruzione mediante soggetti autorizzati viene attestata dal “formulario di identificazione” oggi previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/06 e dal D.M. n.145/98.
I formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dall’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti, la vidimazione è gratuita e non soggetta a diritti.
Nella compilazione del formulario si deve tener conto dei codici identificativi dei rifiuti previsto dalla direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002.
Nel formulario devono essere riportati:
Ü nome e indirizzo del produttore e del detentore;
Ü origine, tipologia e quantità del rifiuto;
Ü impianto di destinazione;
Ü data e percorso dell’instradamento;
Ü nome e indirizzo del destinatario.
Il formulario, redatto in quattro esemplari, va firmato dal produttore o dal detentore dei beni da distruggere e controfirmato dal trasportatore, una copia resta presso l’imprenditore che è tenuto a conservarla per cinque anni.
Consegne non traslative della proprietà
Si tratta della consegna del bene in lavorazione, deposito, comodato, contratti estimatori, contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione. In tal caso la dimostrazione dell’esistenza dei beni può essere fornita:
Æ con annotazione sul libro giornale, altro libro o registro tenuto a norma del codice civile ovvero a norma dell’art.39 del DPR n.633/72;
Æ attraverso la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un documento che attesti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento;
Æ con documento di trasporto previsto dall’art.1, co.3, del DPR n.472/96, integrato con la relativa causale;
Æ con apposita annotazione effettuata al passaggio dei beni sul registro delle vendite, dei corrispettivi, degli acquisti che contenga la natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario e la causale del trasferimento.
L’annotazione dovrà avvenire senza indugio.
Impiego di beni nella produzione
In questo caso nessun adempimento particolare è previsto. Si rende opportuno aver dato apposita indicazione nelle scritture contabili di tale evenienza.
Cessioni gratuite esenti
Il contribuente può anche decidere di “donare” i beni.
In tal caso la procedura da seguire è la seguente:
Ü comunicazione all’’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza di competenza indicando data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti, sulla base del prezzo di acquisto. Tale comunicazione deve pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può essere omessa se il costo dei beni non supera €10.000,00;
Ü emettere documento di consegna numerato;
Ü rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68.
È opportuno segnalare che, ai sensi del n.12) dell’art.10 del DPR n.633/72, sono esenti:
“le cessioni di cui al n.4) dell’art.2 stesso decreto fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”. |
Affinché quindi si possa trattare di una cessione senza applicazione delle imposte non solo essa deve avvenire gratuitamente ma deve verificarsi anche l’ulteriore condizione di situazione di svantaggio del beneficiario della donazione (soggetti come individuati dalla norma).
Se mancasse una delle due condizioni, l’operazione è imponibile.
Dotazioni informatiche (PC)
Per dotazione informatica, si intendono le componenti elettroniche, hardware e software. L’art.54 della L. n.342/00 e il D.M. n.264/01 hanno previsto che le cessioni gratuite di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione o semplicemente obsoleti per l’uso, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo nei confronti di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi, enti religiosi non costituiscono ricavi né plusvalenze patrimoniali e resta ferma la deducibilità del costo di tali beni.
Ai fini del superamento della presunzione di cessione si applicano in tal caso le medesime indicazioni già date con riferimento alla distruzione di beni.
Vendita in blocco
Altra possibilità per il contribuente per liberarsi di beni non più utili è la vendita in blocco, in tal caso è necessario emettere fattura e redigere apposito documento di trasporto dai quali risulti natura e quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario. Nel documento di trasporto dei beni in possesso del cedente deve risultare l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto degli stessi, vedasi ultimo periodo co.5, art.2, DPR n.441/97:
“Il cedente annota, altresì, soltanto nell'esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti”. |