Perdite su crediti deducibili fiscalmente
Dal bilancio chiuso al 31 12 2012 le imprese possono portare a perdita alcuni crediti inesigibili, dopo aver utilizzato tutto il fondo svalutazione crediti; in particolare:
1. crediti la cui inesigibilità è certa (pignoramento infruttuoso, fallimento , concordato preventivo).
2. crediti scaduti da oltre 6 mesi e di ammontare non superiore ad euro 2.500
3. crediti di ammontare anche superiore ad euro 2.500, se prescritti.
La scrittura in contabilità è la seguente:
31. 12. ….
dare perdita su crediti avere credito vs cliente xy
(dare Fondo svalutazione crediti)
TERMINI DI PRESCRIZIONE
Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni:
- le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti);
- le rate dei mutui;
- crediti commerciali (da fatture emesse da società/ditte iscritte al registro delle imprese della CCIAA);
Si prescrivono in tre anni:
- la tassa automobilistica di circolazione comunemente definita "BOLLO AUTO";
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto);
- il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- le rette scolastiche;
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
Si prescrive in sei mesi:
- il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.