Con l’avvicinarsi della chiusura del periodo di imposta 2014, può risultare opportuno programmare talune operazioni che attengono la gestione dei crediti di bilancio, finalizzate all’ottenimento della deducibilità fiscale di eventuali stralci di natura contabile.
In linea di principio, va rammentato che l’articolo 101, co.5 Tuir consente la deduzione delle perdite su crediti al ricorrere di determinati elementi certi e precisi, la cui dimostrazione è talvolta a carico del contribuente, talvolta ritenuta automaticamente sussistente (si pensi alle procedure concorsuali).
Su tale aspetto, è intervenuta la Legge di Stabilità per il 2014, prevedendo che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Si tratta, dunque, di una casistica di automatica previsione della ricorrenza dei requisiti di legge, da cui discende la possibilità di operare la deduzione fiscale dello stralcio, ovviamente dopo avere “assorbito” l’eventuale fondo svalutazione già stanziato in precedenza.
Va tuttavia rammentato che, per espressa previsione operata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E/14, resta ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.
Quando è possibile cancellare i crediti secondo i principi contabili
Affinché si possa giungere alla deduzione fiscale della perdita, è necessario che lo stralcio del credito sia stato effettuato in ossequio a corrette procedure contabili.
Al riguardo, il nuovo documento contabile Oic 15 prevede che il soggetto cancelli il credito dal bilancio quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi;
- l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
In assenza di fondo svalutazione, la scrittura contabile sarà:
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Perdite su crediti |
a |
Cliente XY |
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(voce B14) |
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In presenza di fondo svalutazione capiente, la scrittura contabile sarà:
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F.do svalutazione crediti |
a |
Cliente XY |
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In presenza di fondo svalutazione non completamente capiente, la scrittura sarà:
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a |
Cliente XY |
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F.do svalutazione crediti |
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Perdite su crediti (B14) |
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Dunque, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono:
- l’esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e,
- nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione ai rischi inerenti il credito stesso.
Quando il credito si estingue o viene ceduto in un’operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio.
Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell’attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, …) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.
Il documento Oic 15 fornisce una elencazione delle ipotesi che, normalmente, si accompagnano alle due casistiche sopra evidenziate:
Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio: |
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Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio: |
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Una ipotesi di possibile stralcio
Fatte le necessarie premesse di cui sopra, possiamo analizzare le procedure necessarie per addivenire alla cessione del credito, ipotesi che ha assunto, dopo le precisazioni del 2014, un rinnovato appeal per le conseguenze fiscali che genera.
La cessione del credito è disciplinata dagli artt.1260 e seguenti del codice civile; essa consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (definito cessionario), il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (definito ceduto).
Con la cessione del credito pertanto il terzo cessionario si surroga nei diritti che il cedente vantava nei confronti del debitore ceduto. La cessione del credito ha un effetto più limitato rispetto alla cessione del contratto, dal momento che è circoscritta al solo diritto di credito.
Il contratto relativo alla cessione del credito non necessita di una forma specifica e si perfeziona con il semplice consenso prestato dal cedente e dal cessionario, mentre non è richiesto, ai fini dell’efficacia dello stesso, il consenso del contraente ceduto.
Infatti, per quest’ultimo è irrilevante dover adempiere il proprio debito a vantaggio di un soggetto piuttosto che di un altro, da qui l’assoluta inutilità di un suo consenso alla cessione; mentre per il cessionario la persona del debitore non è indifferente, essendo invece rilevante la sua solvibilità ai fini del soddisfacimento del credito acquisito.
Tuttavia l’art.1264 del codice civile subordina l’efficacia della cessione nei confronti del debitore alla sua accettazione o alla notificazione allo stesso, ad opera dei contraenti, dell’avvenuto trasferimento del credito. In altri termini, il debitore deve sapere con certezza a chi pagare per liberarsi dal debito.
Ne consegue, pertanto, che se il debitore ceduto provvede al pagamento nei confronti del cedente dopo l’avvenuta notificazione o successivamente alla sua accettazione, non può ritenersi liberato ed il cessionario è pertanto legittimato ad agire nei suoi confronti per ottenere la prestazione dovuta.
Nell’ipotesi in cui un medesimo credito sia stato ceduto a più soggetti, prevale invece la cessione che sia stata notificata per prima al debitore o, comunque, quella che sia stata per prima accettata dallo stesso con atto di data certa.
La cessione del credito può avvenire tanto a titolo gratuito, quanto a titolo oneroso, in quest’ultima ipotesi tuttavia il cedente è tenuto a garantire al nuovo creditore cessionario l’esistenza del credito, mentre non è responsabile dell’eventuale inadempimento del debitore ceduto, a meno che non ne abbia espressamente assunto la garanzia, come accade nella cessione “pro solvendo”.
Il prezzo della cessione del credito viene stabilita in base alle possibilità di recupero del credito non ancora riscosso: pertanto, minore è la possibilità che il debitore paghi, minore è il prezzo che il creditore cessionario paga per acquisire il credito di altri.
In forza dell’art.1263 cod.civ., per effetto della cessione il credito viene trasferito al cessionario comprensivo di tutti gli accessori, degli eventuali privilegi ed anche delle garanzie reali e personali.
La cessione del credito può essere realizzata mediante:
1) contratto vero e proprio, che risulta soggetto ad imposta di registro dello 0,5% computata sul valore del credito ceduto, da versarsi al momento della registrazione in termine fisso di 20 giorni dalla stipula;
2) scambio di corrispondenza commerciale, nel qual caso non sconta imposta di registro.
A seguire, si presentano alcuni fac simili utili per la realizzazione della operazione.
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITO “PRO SOLUTO” Tra:
e
si conviene e stipula quanto segue. 1) La cedente dichiara di cedere, come in effetti cede, alla cessionaria, che accetta, il seguente credito: (descrizione dettagliata …………………………………). 2) Il prezzo di tale cessione è convenuto in € .... (euro ....), somma che viene pagata dalla parte acquirente alla parte cedente con le seguenti modalità …………….. Con la presente, parte cedente fornisce quietanza del prezzo, subordinatamente all’eventuale buon fine dei titoli ricevuti. 3) La cessione è fatta sotto l’osservanza dei seguenti patti convenuti tra le Parti: |
a) nel suddetto prezzo di € .... (euro ....) sono compresi (o non sono compresi) gli interessi già scaduti e non ancora riscossi; b) la parte cedente non assume alcuna garanzia a riguardo del credito ceduto, oltre quella portata dall’art. 1266 c.c., consegnando a parte cessionaria i seguenti documenti comprovanti l’esistenza delle proprie ragioni creditorie: …………….; c) la cessione del credito di intende effettuata pro soluto e, per conseguenza, la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; d) la presente cessione sarà notificata a cura di parte cedente a tutte le parti cedute, affinché le medesime possano provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art.1264 cod.civ. 4) Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico di parte …….
Letto, confermato e sottoscritto. .... Data ....
Firme Parte cedente .... Parte cessionaria .... |
La notifica al debitore ceduto può avvenire come segue:
Intestazione cedente il credito
Spett.le Debitore Ceduto
RACCOMANDATA A/R
Oggetto: comunicazione cessione credito
La presente viene inviata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1264 cod.civ. per rendervi noto che, con accordo del ………………………… abbiamo provveduto a cedere pro-soluto a …………………..., con sede in …………………………….., via/piazza ………………………… tel ………………………… fax …………………… le pretese creditorie, assistite da ogni eventuale elemento accessorio, maturate nei Vostri confronti come meglio specificate infra: 1) euro ……………………….. fattura n. ……………………………… 2) euro………………………… fattura n. ………………………………. 3) euro………………………… fattura n. ………………………………. Pertanto, sarete tenuti, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente, ad effettuare il pagamento dei crediti ceduti unicamente nei confronti di ……………………… all’indirizzo sopra specificato. Ritenuto che ai sensi di legge è ………………………… da considerarsi l’unica titolare dei crediti ceduti, l’eventuale efficacia liberatoria dei Vostri pagamenti conseguirà soltanto nell’ ipotesi di pagamento dei crediti ceduti in favore di ………………………………………… Cordialmente
,
Firma del Cedente |
Ove si preferisse la stipula dell’accordo mediante scambio di corrispondenza commerciale, si può agire come segue (da trasmettere a mezzo pec o in plico senza busta):
PROPOSTA DI CESSIONE DI CREDITO “PRO SOLUTO”
Intestazione della società cedente
Spett.le Soggetto possibile acquirente
Oggetto: proposta di cessione del credito.
Facendo seguito a precedenti contatti, con la presente, la scrivente Società “.... ”, con sede in .... , avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……. , qui rappresentata dal sig. …………….., legale rappresentante in forza dei patti sociali, propone la cessione del seguente credito: (descrizione dettagliata …………………………………) alle condizioni sotto descritte:
Qualora siate interessati, vi preghiamo di comunicarcelo a mezzo ……. Nell’attesa di vostre comunicazioni, si porgono i migliori saluti Data Firma |
Per l’accettazione, la parte interessata comunicherà come segue le proprie intenzioni di aderire alla proposta:
ACCETTAZIONE DI PROPOSTA DI CESSIONE DI CREDITO “PRO SOLUTO”
Intestazione della società acquirente
Spett.le Soggetto possibile cedente
Oggetto: adesione alla proposta di cessione del credito.
Abbiamo ricevuto la vostra proposta di cessione / acquisto del credito nella quale avete proposto: la cessione del seguente credito: (descrizione dettagliata …………………………………) alle condizioni sotto descritte: |
e, con la presente, vi confermiamo di voler aderire alla medesima senza alcuna richiesta di modifica. Pertanto, restituendovi la presente sottoscritta riteniamo perfezionato l’accordo e provvederemo al pagamento delle somme dovute entro il …… a mezzo ……. Letto, confermato e sottoscritto. Data Firma |
Tutte le procedure dovranno essere ultimate entro il 31/12/2014.