Svalutazione dei minimi crediti

Crediti «stralciati» dal bilancio, impossibile l’azione legale di recupero:

Non è possibile proporre azione legale di recupero, nel momento in cui i crediti sono stati stralciati dal bilancio 2012, interessando la voce “perdite su crediti”, per rinuncia all’incasso, perché non sono più presenti nell’attivo dello Stato patrimoniale della società. È quanto si desume da un attento esame della normativa che si sta attualmente applicando in sede di chiusura del bilancio d’esercizio relativo al citato anno.

Va ricordato che l’art. 33, comma 5 del DL n. 83/2012 ha modificato l’art. 101 del TUIR, per effetto del quale le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente:
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della L. fall.;
- da elementi certi e precisi, considerato che questi si realizzano in ogni caso nel momento in cui il diritto alla riscossione del credito è prescritto ovvero nel caso in cui il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
In merito all’ultimo punto, è bene sottolineare che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese di rilevante dimensione (volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni), e non superiore a 2.500 euro, per le altre imprese.

Con riguardo ai “mini crediti”, la domanda che ci si pone è la seguente: è possibile esperire un’azione di recupero crediti, se ho già espunto dall’attivo dello Stato patrimoniale il credito che risultava di modesta entità e sia già decorso il termine di sei mesi dalla scadenza prevista?
Dal dato letterale della normativa, la risposta è negativa, in quanto la scelta di eliminare dal bilancio il credito ritenuto definitivamente inesigibile comporta la preclusione di esercitare azioni legali nei confronti del cliente/debitore, dato che il credito stesso non risulterà più nelle scritture contabili. Questi documenti, si ricorda, sono necessari per poter provare l’esistenza del credito che, a seguito della perdita contabilizzata, non figura più nell’attivo dello Stato patrimoniale. Si ricorda, altresì, che le scritture contabili hanno efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2709 e seguenti c.c. e, quindi, il giudice ha sempre la possibilità di chiedere l’esibizione in giudizio della contabilità al fine di dirimere la controversia riguardante l’azione di recupero del credito.

Questo significa che l’imprenditore può applicare la novella concernente le perdite su crediti senza produrre giustificazione alcuna ai fini della deducibilità fiscale, in quanto, avendo la “copertura” normativa (modesta entità e decorrenza del termine), può usufruire della disposizione in modo quasi “automatico”, ma deve riconoscere che non ha più la possibilità di esigere il credito con azioni legali per mancanza di esistenza del credito stesso in contabilità.
In sede di redazione del bilancio, quindi, gli amministratori e gli addetti ai lavori non devono agire “meccanicamente”, ma devono valutare attentamente le conseguenze che derivano una volta effettuata la scelta di eliminare il credito considerato inesigibile per rinuncia all’incasso.

 

In caso di svalutazione del credito, permessa un’azione di recupero:

D’altro canto, una diversa interpretazione non può essere fornita, dato che le nuove disposizioni sono state inserite nell’ambito dell’art. 101 del TUIR che, appunto, tratta anche delle perdite su crediti e non nell’art. 106 del TUIR, rubricato come svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti. Contabilmente, quindi, sia l’OIC 15 sia l’art. 106 del TUIR, per la parte che riguarda la determinazione delle perdite su crediti, prevedono che queste vanno rilevate tenendo conto del fondo svalutazione crediti. Solo la parte eccedente detto fondo, infatti, rileva come perdite su crediti, ricordando che, in ogni caso, per effetto dell’art. 109, comma 4 del TUIR, le perdite stesse devono transitare dal Conto economico per il riconoscimento della loro deducibilità fiscale.

Svalutare un credito, quindi, permette comunque un’azione legale di recupero, la quale, successivamente e manifestandosi infruttuosa, configura quell’elemento “certo e preciso” che ammette la deducibilità fiscale come perdite su crediti. Stralciare un credito ritenuto inesigibile definitivamente, invece, impedisce detta azione per i motivi già esposti.