la compilazione del modello telematico

DALL’AGENZIA  DELLE ENTRATE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D’INTENTO

 Con la risoluzione n.82/E del 1° agosto scorso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le opportune indicazioni relative alla corretta esecuzione dell’adempimento consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere di intento alla luce delle novità introdotte dal D.L. n.16 del 2/3/12.

Per effetto della richiamata modifica normativa, infatti, l’assolvimento dell’adempimento telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c), del DPR n.633/72.

Posto che tale nuovo maggior termine non risulta sempre di così facile individuazione molti soggetti hanno continuato a seguire le “vecchie” regole e cioè trasmettere i dati contenuti nelle lettere di intento entro il giorno 16 nel mese successivo al ricevimento delle stesse.

Nel merito l’Agenzia delle Entrate, confermando la liceità di tali comportamenti, precisa che:

- il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l’adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;

- nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;

- il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.