LA COMUNICAZIONE TELEMATICA
DELLE LETTERE DI INTENTO
I soggetti definiti “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l’esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell’imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all’Erario.
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:
Ü numerazione progressiva;
Ü annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
Ü invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione telematica.
Il Decreto Legge n.16/12 ha modificato la scadenza temporale dell’adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento: l’invio telematico dei dati può essere fatto, per le lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. |
Sanzioni
Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione di sanzioni. La sanzione inerente l’omessa comunicazione in assenza di operazioni effettuate (da €258 a €2.065) non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della comunicazione non costituisce più obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate in caso di assenza di operazioni effettuate.