Con la C.M. n.29/E del 18 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n.69/13 (cosiddetto “decreto energia”) in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica e di acquisto di mobili per l’arredo (cosiddetto “bonus arredi”). È con riferimento a tale ultima agevolazione (che si ricorda spetta nella misura del 50% fino ad un limite di spesa di €10.000 per singola unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali) che il documento dell’Agenzia fornisce utili indicazioni.
Æ Requisito della novità
Come prima indicazione la circolare precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Æ Connessione con gli interventi di recupero
Viene precisato che possono avvalersi del beneficio fiscale i “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1” dell’art.16 del D.L. n.63/13, e cioè i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di €96.000 di spese ammissibili.
È bene notare che la precisazione così articolata vale ad escludere dal beneficio “bonus arredi” coloro che eseguono esclusivamente interventi di efficientamento energetico, pur se ricompresi anch’essi nella previsione del citato art.16-bis del Tuir.
In sintesi, la detrazione “bonus arredi” risulta collegata ai seguenti interventi di recupero:
TIPOLOGIA INTERVENTO |
OGGETTO INTERVENTO |
manutenzione ordinaria lett. a) art.3 DPR n.380/01 |
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale |
manutenzione straordinaria lett. b) art.3 DPR n.380701 |
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali |
restauro e di risanamento conservativo lett. c) art.3 DPR n.380/01 |
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ristrutturazione edilizia lett. d) art.3 DPR n.380/01 |
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ricostruzione/ripristino immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi |
ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza |
restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia lettere c) e d) art.3 DPR n.380/01 |
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile |
Æ Finalizzazione degli acquisti
La disposizione di legge prevede che l’agevolazione sia riconosciuta per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Possono quindi costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame sia l’effettuazione di interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art.1117 c.c., purché in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (a esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
N.B. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente quindi ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. |
Æ Decorrenza interventi di recupero e sostenimento spesa per arredi
Viene precisato che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012.
L’Agenzia ritiene quindi che il Legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame.
Inoltre, l’Agenzia ritiene che:
- le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati;
- la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Æ Pagamento con bonifico o carta di credito o bancomat
Integrando inopportunamente la disposizione di legge, la C.M. n.29/E/13 (ribadendo quanto già affermato nel comunicato stampa del 4 luglio 2013) precisa in prima battuta che per fruire della detrazione “bonus arredi” i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Successivamente la stessa C.M. n.29/E chiarisce che, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito, non essendo invece consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
In tale caso si dovrà conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) nonché le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Va segnalato come la scelta dell’una o dell’altra modalità evidenziate dall’Agenzia non sia priva di conseguenze:
- nel caso di ricorso al bonifico previsto per la “detrazione interventi di recupero” è probabile che, in assenza di ulteriori specificazioni sul bonifico, l’istituto di credito del fornitore del bene applichi la ritenuta di acconto del 4%
- nel caso di alternativo ricorso alla carta di credito o al bancomat nessuna ritenuta verrà applicata.
È auspicabile sul punto una conferma in tal senso da parte dell’Agenzia.