Proroga bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

DETRAZIONE DEL 50% E DEL 55% PROROGATI FINO AL 31/12/2013

Con un apposito Comunicato Stampa datato 31/05/2013, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che, attraverso un Decreto Legge di prossima pubblicazione in GU ed attualmente comunicato in via provvisoria:  

A) OPERE DI RISPARMIO ENERGETICO: la detrazione per interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti:

viene prorogata alle spese “sostenute” fino al 31/12/2013

l’aliquota di detrazione passerà dal 55% al 65%

 

B) LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO:

 sarà prorogata al 31/12/2013 la detrazione del 50% (in luogo dell'ordinario 36%), con limite di spesa di €. 96.000 per unità abitativa

 saranno detraibili anche gli acquisti di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di €. 10.000 di spesa.

 

NUOVI CRITERI ENERGETICI: il provvedimento recepisce la direttiva 2010/31/UE, mirando “a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.”

In applicazione delle regole europee, vengono peraltro adottate delle nuove metodologie di calcolo della “prestazione energetica” (più stringenti) che tiene conto delle caratteristiche termiche, degli impianti di climatizzazione e di quelli di produzione di acqua calda.

Il comunicato precisa inoltre che non risultano previste ulteriori proroghe dell’agevolazione.

 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Come anticipato, la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica degli immobili privati sale dal 55 al 65%; in particolare:

la nuova detrazione del 65% decorre dal prossimo 01/07 e fino al 31/12/2013

permane l’obbligo di ripartizione in 10 quote annuali di pari importo.

Nota: il testo (provvisorio) del DL modifica l’aliquota di detrazione, ma non detrazione massima per i diversi tipi di intervento; aumentare la percentuale di detrazione (dal 55% al 65%) mantenendo invariato il suo importo massimo significa diminuire la spesa massima agevolabile.

Esempio: la spesa massima detraibile dal 1/07/2013 per

 l’installazione di pannelli solari o di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) o orizzontali (coperture e pavimenti): passerà da €. 109.090,91 (€. 60.000/55%) ad €. 92.307,69 (€. 60.000/65%)

 sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione: passerà da €. 54.545,45 (30.000/55%) ad €. 46.153,84 (30.000/65%)

 

INTERVENTI AGEVOLATI

Piuttosto complessa è l’individuazione degli interventi che risulteranno agevolati a partire dal 1/07/2013. Premesso che dovrebbero restare in generale confermate le “vecchie” tipologie di interventi di cui ai commi da 344 a 348 L. n. 296/2006 (riqualificazione globale su edifici esistenti, sostituzione di infissi, pannelli solari, ecc.), la bozza di decreto contempla espressamente nuove tipologie di interventi, con massimali di spesa differenziati, come ad esempio:

l'isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali (come già previsto dal comma 345 L. 296/06)

l'isolamento (non la “sostituzione”) delle finestre e degli infissi se installate con sistemi di Termoregolazione  POMPE DI CALORE ESCLUSE: salvo future modifiche, dovrebbero risultare escluse dalla proroga (e dunque la detrazione scadrà al 30/06/2013) le spese relative alla sostituzione:

degli impianti di climatizzazione invernale

di scaldacqua tradizionali con pompe di calore ad alta efficienza (o impianti geotermici a bassa entalpia).

 

CONDOMINI

Per quanto riguarda le spese sostenute

 sulle parti comuni degli edifici condominiali (ex art. 1117 e 1117‐bis C.C.)

 che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

l’agevolazione:

si estende fino al 30/06/2014

 per i lavori che insistono su più del 25% della superficie dell'involucro esterno dell'intero edificio (cd. “ristrutturazione importante”), comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (es: rifacimento di pareti e intonaci esterni, del tetto o dell' impermeabilizzazione delle coperture)

 nella misura del 75% per cento della spesa rimasta a carico del contribuente (frazione sarà dunque pari al 75% del 65% della spesa sostenuta).

 

SPESE “SOSTENUTE” DAL 1/07/2013

Per quanto riguarda le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013, si dovrebbe continuare a fare riferimento ai concetti usuali e dunque:

 per le imprese: occorrerà verificare il momento di ultimazione della prestazione

 per altri soggetti (privati, condomini, ecc.): si dovrà avere riguardo al pagamento della spesa.

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Il provvedimento riguarderà anche le detrazioni IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia, con proroga attualmente fissata al 31/12/2013.

Rammentando che l’art. 11 DL 83/2012 aveva già innalzato (fino al prossimo 30/06) la detrazione dal 36% al 50% raddoppiando il tetto di spesa da 48.000 a € 96.000, di fatto le spese di ristrutturazione edilizia “sostenute” (vale la data del bonifico, posto che non riguarda le imprese) dal prossimo 1 luglio e fino alla fine dell’anno, la detrazione sarà pari a 50% su un tetto di spesa di € 96.000.

AGEVOLATO ANCHE L'ACQUISTO DEGLI ARREDI

La proroga sulle ristrutturazioni edilizie è estesa, inoltre, all’acquisto di mobili fissi destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione (bagni, cucine, armadi a muro, ecc.), la misura prevista per tale detrazione Irpef è pari al 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili fino ad €. 10.000.

Pertanto, il bonus va calcolato su un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000 e ripartito in 10 rate annuali (in pratica si concede un bonus massimo di €. 5.000).

 

BONUS DEL 50% PER LE MISURE ANTISISMICHE

La suddetta detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione è destinata anche:

 agli interventi di adeguamento antisismico

 all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis del TUIR)

 

EFFICIENZA ENERGETICA IN CHIAVE UE

Gli eco‐bonus oggetto del provvedimento risentono anche del recepimento della direttiva 2010/31/Ue, relativa alla prestazione energetica in edilizia.

In particolare, secondo quanto precisato dal CdM:

- viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;

- vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni

- nasce la definizione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero edifici a bassissimo consumo di energia non rinnovabile, azzerato mediante la produzione di energia rinnovabile; entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”.

 

CERTIFICAZIONE: viene previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici il quale deve comprendere:

 informazioni sul consumo energetico

 raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi.

La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla PA .

 

NOVITÀ ATTESE PER I BONUS “RISTRUTTURAZIONE” E “RISPARMIO ENERGETICO” ENTITÀ

Il bonus è pari:

 al 50% su un tetto di €.96.000 per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici 

 al 50 % su un tetto di €.10.000 per l'acquisto di arredamento destinato agli immobili da

ristrutturare 

 al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto di determinati tetti in relazione alla tipologia di spesa

 FRUIZIONE

Spesa documentata e bonifico tracciato, con ripartizione della determinazione in 10 quote annuali di pari importo a prescindere dell'età del contribuente

 SCADENZA

 al 31/12/2013: spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica

 al 31/12/2014: spese di riqualificazione energetica dell'intero edificio

 

RISPARMIO ENERGETICO – DETRAZIONE E LIMITI DI SPESA NEL TEMPO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA DETRAZIONE LIMITE DI SPESA

 fino al 30/06/2013 55% €. 181.818,18

dal 1/07/2013 al 31/12/2013 65% €. 153.846,15

dal 1/01/2014 Nessuna detrazione

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO (MURI ESTERNI E SOTTOTETTI) DETRAZIONE LIMITE DI SPESA

fino al 30/06/2013 55% €. 109.090,91

dal 1/07/2013 al 31/12/2013 65% €. 92.307,69

dal 1/01/2014 Nessuna detrazione

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA

fino al 30/06/2013 55% €. 109.090,91

dal 1/07/2013 al 31/12/2013 65% €. 92.307,69

dal 1/01/2014 Nessuna detrazione

SOSTITUZ. IMPIANTO DI RISCALD./SCALDACQUA CON POMPE DI CALORE (*) DETRAZIONE LIMITE DI SPESA

fino al 30/06/2013 55% €. 54.545,45

dal 1/07/2013 al 31/12/2013 Nessuna detrazione

dal 1/01/2014 Nessuna detrazione

(*) Se la sostituzione avviene con caldaie a condensazione la detrazione spetta con nuovi limiti di spesa.