Il trasferimento di denaro contante alla frontiera: riepilogo della normativa in vigore.
Ogni individuo che entra o esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a €10.000, deve rendere apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.
La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale e:
- trasmessa telematicamente in via preventiva, cioè prima dell’attraversamento della frontiera;
- oppure, in alternativa, al momento del passaggio alla frontiera, tramite consegna della dichiarazione in forma scritta.
Il decreto semplificazioni è intervenuto modificando la specifica normativa in esame, D.Lgs. n.195/08, con riferimento ad alcuni aspetti sanzionatori ed alla possibilità di ricorrere all’oblazione.
Nell’ipotesi di non rispetto dell’obbligo dichiarativo, è stata prevista:
una sanzione amministrativa minima di €300;
una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’eccedenza se non superiore a €10.000;
una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’eccedenza, se quest’ultima è superiore a €10.000.
Inoltre, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l’estinzione della stessa pagando un importo ridotto, c.d. oblazione:
- una sanzione pari al 5% del denaro contante trasferito o che si tentava di trasferire eccedente la soglia limite di €10.000, se l’eccedenza dichiarata non supera €10.000;
- una sanzione pari al 15% se l’eccedenza non supera gli €40.000.
In ogni caso, la somma pagata non può essere inferiore a €200.
Il pagamento in misura ridotta, cioè il ricorso all’oblazione, non è ammesso qualora:
- l’importo del denaro contante eccedente i €10.000, superi l’importo di €40.000;
- oppure qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.
Infine, nel caso di violazione dell’obbligo dichiarativo, il sequestro del denaro può essere eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia di €10.000, se l’eccedenza non supera €10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi.