La Croazia entra nell'Unione europea

DAL 01/07 LA CROAZIA ENTRA NELL'UE

RIFERIMENTI ARTT. 6 E 7-TER DPR 633/72; ARTT. 38, 39, 41, 46 E 47 DL 331/93

 

DAL 01/07 LA CIRCOLAZIONE DI BENI/SERVIZI CON LA CROAZIA DÀ LUOGO AD OPERAZIONI INTRAUE E NON PIÙ DOGANALI

 Dal 1° luglio 2013 la Croazia entra nell’UE e pertanto, da tale data, le merci che provengono o che sono dirette verso tale Stato non saranno più considerate importazioni/esportazioni bensì acquisti o cessioni intra‐UE. Le merci potranno, quindi, circolare liberamente nell’ambito della UE rispettando le regole di cui al DL 331/93 senza essere soggette ad alcuna formalità doganale.

Per tali scambi sarà necessario rispettare anche l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT.

Nota: ad oggi non risulta ancora aggiornata la tabella degli Stati membri dell’UE in materia di modelli INTRA; tuttavia si fa presente che il codice di identificazione (codice ISO e il numero dei caratteri del codice IVA) del nuovo Stato membro, dal 1° luglio 2013, sarà HR.

BENI OGGETTO DI IMPORTAZIONE

Continuano a sottostare al regime delle importazioni, e pertanto a seguire le formalità doganali:

 i beni assoggettati prima del 01/07 ad un regime doganale sospensivo

 l’immissione in consumo di merci provenienti dalla Croazia, introdotte nei depositi Iva entro il 30/06

Tali operazioni sono considerate importazioni, a prescindere:

 dalla residenza dei soggetti intervenuti nella transazione

 dal possesso di un numero di identificazione

In tal caso, l’operatore sarà sempre tenuto ad effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici doganali.

Pertanto, la fattura di acquisto, indipendentemente dalla data di emissione e dalla residenza del cedente (UE o extra‐UE):

 non va integrata con l’IVA (questa sarà assolta in Dogana e detratta con l’annotazione in bolletta)

 sarà annotata sui libri di contabilità generale.

 non è indicata nei modelli INTRA

Diversamente, non sono soggetti a formalità doganali e pertanto seguono la disciplina propria degli

scambi intra‐UE gli acquisti di beni effettuati in Croazia a partire dal 01/07 anche se, a tale data, risulta

in tutto o in parte pagato il corrispettivo; in questi casi, il soggetto passivo Iva dovrà integrare e

registrare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93) le eventuali fatture ricevute prima del 01/07/2013.

 

BENI OGGETTO DI ESPORTAZIONE

Per quanto riguarda le cessioni di beni verso la Croazia iniziate nel periodo ante 01/07 ma concluse dopo tale data, è possibile che:

 

BENI INVIATI ANTE 01/07

l’operazione si configura come esportazione indipendentemente dalla data di emissione della fattura e dal pagamento dei corrispettivi; in tal caso, la stessa non dovrà essere indicata nel modello INTRA

BENI INVIATI POST 01/07

l’operazione si configura quale cessione intra‐UE anche se la fattura è stata emessa prima della consegna o spedizione. Qualora la fattura sia emessa prima del 01/07 con l’indicazione della non imponibilità (art. 8, lett.a) o b) del DPR 633/72) la stessa sarà considerata validamente emessa sempre che ricorrano i presupposti della non imponibilità indicati nell’art. 41 del DL 331/93 ed il cessionario abbia fornito il suo numero d’identificazione.

L’operazione va indicata nel modello INTRA con riferimento al periodo nel quale i beni sono consegnati o spediti. Qualora, invece, il cessionario non comunichi il suo numero d’identificazione, l’operazione dovrà essere assoggettata ad IVA.

 

BENI ESPORTATI E REIMPORTATI

Qualora i beni siano esportati verso la Croazia prima del 01/07/2013 e reintrodotti o reimportati in Italia solo dopo la suddetta data , gli stessi contano l’IVA all’importazione.

 

SERVIZI

L’allargamento dell’UE alla Croazia ha effetti non solo per gli acquisti/cessioni intracomunitarie di beni ma anche in materia di adempimenti connessi alla territorialità dei servizi.

Infatti, così come disposto dalla Legge di Stabilità 2013, tutti gli acquisti di servizi effettuati dalla Croazia saranno soggetti a reverse charge in Italia, sempre che:

 il committente sia soggetto passivo IVA in Italia

 l’operazione sia stata effettuata da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Croazia.

 

ADEMPIMENTI INTRAUE CON SOGGETTI PASSIVI “STABILITI” IN CROAZIA DAL 01/07/2013 CESSIONI DI BENI INTRAUE DALL’ITALIA VERSO LA CROAZIA

 iscrizione nel Vies da parte del cedente soggetto passivo Iva italiano

 richiesta del numero identificativo Iva del cessionario croato

 verifica nel Vies dell’esistenza del numero identificativo Iva del cessionario croato

 emissione di fattura non imponibile (art. 41, DL 331/93)

 emissione di fattura entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione

 indicazione in fattura del numero identificativo del cessionario croato

 prova della spedizione o trasporto in Croazia o in altro stato UE

 annotazione fattura nel registro Iva delle fatture emesse entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione

 presentazione degli elenchi Intrastat di beni

 

ACQUISTO DI BENI INTRAUE DA CROAZIA

 iscrizione nel Vies da parte di entrambi i soggetti passivi iva (italiano e croato)

 comunicazione della partita Iva (preceduta da “it”) al cedente croato

 integrazione della fattura del cedente croato in reverse charge con controvalore in euro e ammontare dell’Iva (con “titolo” di non imponibilità o esenzione)

 annotazione della fattura nel registro iva delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente

 registrazione fattura nel registro Iva acquisti ai fini della detrazione

 in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore croato entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emissione della fattura entro il 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

 se la fattura presenta corrispettivo inferiore, emissione di fattura integrativa entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria

 presentazione degli elenchi Intrastat beni

ELENCO DEI PAESI UE

Prog. Paese codice ISO N° caratteri P. Iva Prog. Paese codice ISO N° caratteri P. Iva

1 AUSTRIA AT 9 15 LITUANIA LT 9 O 12

2 BELGIO BE 9 16 LUSSEMBURGO LU 8

3 BULGARIA BG 9 O 10 17 MALTA MT 8

4 CIPRO CY 9 18 OLANDA NL 12

5 DANIMARCA DK 8 19 POLONIA PL 10

6 ESTONIA EE 9 20 PORTOGALLO PT 9

7 GERMANIA DE 9 21 REPUBBLICA CECA CZ 8 O 9 O 10

8 GRECIA EL 9 22 REPUBBLICA SLOVACCA SK 9 O 10

9 FINLANDIA FI 8 23 ROMANIA RO 10

10 FRANCIA FR 11 24 SLOVENIA SI 8

11 BRETAGNA GB 5 O 9 O 12 25 SPAGNA ES 9

12 IRLANDA IE 8 26 SVEZIA SE 12

13 ITALIA IT 11 27 UNGHERIA HU 8

14 LETTONIA LV 9 O 11 28 CROAZIA HR 11