Vies - comunicaz. operaz con cee

 

Oggetto: OPERAZIONI INTRA-UE: LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES

 Con la recente R.M.n.42/E del 27 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per commentare nuovamente (dopo i chiarimenti forniti con la C.M. n.39/E dell'1/08/11) le conseguenze che si producono in relazione ad operazioni intracomunitarie effettuate o ricevute (riguardanti sia beni che servizi) in assenza di iscrizione all’archivio informatico Vies da parte dei soggetti interessati.

 

L’iscrizione all’Archivio informatico Vies

L’art.35 del DPR n.633/72 stabilisce che il soggetto passivo Iva che intende effettuare operazioni (sia attive che passive) intracomunitarie deve chiedere autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, manifestandone la volontà attraverso l’iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere le predette operazioni (denominato “Vies”):

Ü     per coloro che già possiedono un numero di partita Iva, tale volontà viene espressa mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

Ü     per i soggetti non ancora titolari di una posizione Iva, tale volontà va manifestata in sede di dichiarazione d’inizio di attività, attraverso la compilazione di campi specifici del modello (peraltro di recente innovato).

In mancanza di un diniego espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate, decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell’archivio Vies; tale effetto si produrrà anche in caso di silenzio da parte dell’Amministrazione nel corso del termine di cui sopra.

 

Le conseguenze della mancata iscrizione al Vies

Il primo aspetto importante che viene chiarito è che per le operazioni intracomunitarie poste in essere nel periodo temporale che intercorre tra la presentazione dell’istanza o della dichiarazione di inizio attività contenenti la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l’autorizzazione o il diniego da parte dell’Agenzia, il soggetto passivo non può ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie.

In tale situazione, dunque, e in tutti i casi in cui il soggetto passivo Iva comunque opera in assenza dell’iscrizione al Vies, si producono le seguenti conseguenze:

Æ     cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca): la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel Vies, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari; indi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia;

Æ     acquisti di beni o servizi intracomunitari effettuati da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca): l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, che (erroneamente) riceve la fattura senza Iva dal fornitore europeo (il quale non ha verificato l’assenza di iscrizione al Vies dell’operatore italiano), non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile; l’operazione è da considerarsi rilevante ai fini Iva nel Paese del fornitore europeo il quale correttamente dovrebbe assoggettare ad imposta l’operazione nel suo Paese (precisa il documento di prassi che l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’Iva non assolta per effetto dell'errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria).