Oggetto: Sanzioni per l’esportazione di valuta (denaro contante), per importi superiori ad euro 10.000.-
Le nuove regole in base al Decreto Fiscale approvato il 24 febbraio 2012.
Norma precedente |
Decreto Fiscale Monti del 24 febbraio 2012 |
Sequestro della somma eccedente i 10.000 € |
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Si sequestra il 40% dell’importo eccedente |
a) il 30% dell’importo eccedente che non superi i 10mila euro b) il 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi |
Estinzione della violazione con sanzione ridotta |
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Pagamento del 5% del contante eccedente i 10.000 euro, e comunque, non meno di 200 euro |
a) pagamento del 5% del contante eccedente i 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10mila euro; b) pagamento del 15% se non supera i 40mila euro. La somma pagata non può essere mai inferiore a 200 euro. |
Esclusione della sanzione ridotta |
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a) se il contante eccede i 10.000 euro supera i 250.000 euro b) se si è già oblato per analogo illecito nei 365 giorni prima della contestazione |
a) se il contante eccede i 10.000 euro supera i 40.000 b) se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa ad analoga violazione nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede |
Emissione del decreto che irroga la sanzione quando non viene estinta in misura ridotta |
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Il decreto va emesso entro 180 giorni dalla scadenza del termine per proporre scritti difensivi (30 gg da contestazione) |
Il decreto deve essere emesso nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione |
Sanzioni |
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Fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia dei 10.000 euro, con un minimo di 300 euro |
a) dal 10 al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza ai 10.000 euro, se tale eccedenza non supera i 10mila euro; b) dal 30 al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza ai 10.000 euro se tale eccedenza è superiore a 10mila euro. |
Abrogata la regola sugli estratti conto.
Abrogata la norma contenuta nell’articolo 14 della legge 183/2011 secondo cui dal 1° gennaio 2012, le aziende in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
L’abrogazione è stata necessaria a seguito dell’introduzione, dal 2013, del regime premiale che prevede:
- semplificazione degli adempimenti;
- assistenza dell’Amministrazione finanziaria;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti iva;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
I benefici saranno riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provvede all’invio telematico dei corrispettivi delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
c) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.