Esportazioni di valuta

 

Oggetto: Sanzioni per l’esportazione di valuta (denaro contante), per importi superiori ad euro 10.000.-

 

Le nuove regole in base al Decreto Fiscale approvato il 24 febbraio 2012.

 

Norma precedente

Decreto Fiscale Monti del 24 febbraio 2012

Sequestro della somma eccedente i 10.000 €

Si sequestra il 40% dell’importo eccedente

a)     il 30% dell’importo eccedente che non superi i 10mila euro

b)      il 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi

Estinzione della violazione con sanzione ridotta

Pagamento del 5% del contante eccedente i 10.000 euro, e comunque, non meno di 200 euro

a)      pagamento del 5% del contante eccedente i 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10mila euro;

b)      pagamento del 15% se non supera i 40mila euro.

La somma pagata non può essere mai inferiore a 200 euro.

Esclusione della sanzione ridotta

a)    se il contante eccede i 10.000 euro supera i 250.000 euro

b)   se si è già oblato per analogo illecito nei 365 giorni prima della contestazione

a)     se il contante eccede i 10.000 euro supera i 40.000

b)     se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa ad analoga violazione nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede

Emissione del decreto che irroga la sanzione quando non viene estinta in misura ridotta

Il decreto va emesso entro 180 giorni dalla scadenza del termine per proporre scritti difensivi (30 gg da contestazione)

Il decreto deve essere emesso nel termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione

Sanzioni

Fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia dei 10.000 euro, con un minimo di 300 euro

a)     dal 10 al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza ai 10.000 euro, se tale eccedenza non supera i 10mila euro;

b)     dal 30 al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza ai 10.000 euro se tale eccedenza è superiore a 10mila euro.

 

 

Abrogata la regola sugli estratti conto.

 

Abrogata la norma contenuta nell’articolo 14 della legge 183/2011 secondo cui dal 1° gennaio 2012, le aziende in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

L’abrogazione è stata necessaria a seguito dell’introduzione, dal 2013, del regime premiale che prevede:

-                     semplificazione degli adempimenti;

-                     assistenza dell’Amministrazione finanziaria;

-                     accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti iva;

-                     esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

-                     riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

 

I benefici saranno riconosciuti a condizione che il contribuente:

a)   provvede all’invio telematico dei corrispettivi delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

c)      istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.