CIRCOLARE N. 27
Roma, 19 settembre 2014
OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014 – Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - chiarimenti Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
INDICE
1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO
4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE
PREMESSA
L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
In particolare, è previsto che: "A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro"
Con la presente circolare sono forniti alcuni chiarimenti, con la precisazione che le disposizioni in esame non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 (ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria).
1. OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014:
a) i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:
- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi "F24 web2 o "F24 online", dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamati;
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
2. ULTERIORI CASI DI OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.
In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:
- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.
3. CASI IN CUI E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO F24 CARTACEO
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari.
F24 precompilati dall’ente impositore Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Versamenti rateali in corso Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
4. CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE
Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente si precisa che:
a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.