Imposta di bollo

L’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n.642/72, che disciplina l’imposta di bollo, prevede che siano assoggettate al tributo nella misura di € 2,00:

•             le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;

•             le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Successivamente, viene affermato che l’imposta non è dovuta:

•             quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;

•             per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;

•             per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

Infine, sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

 

 Quando non si applica il bollo

In particolare, l'esenzione dell'imposta di bollo opera:

•             quando l'Iva è esposta sul documento;

•             quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva;

•             per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);

•             per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;

•             per le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;

•             per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).

 

Quando si applica il bollo

Viceversa, sono soggette a bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da Iva, tra le quali possiamo ricordare:

•             le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, d.P.R. n.633/72);

•             le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale (art.7 e seguenti, d.P.R. n.633/72);

•             le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. "dichiarazione d'intento" (art.8, co.1, lett. c), d.P.R. n.633/72); in tal senso, si veda la risoluzione n.432734 del 22.7.1975;

•             le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (art.8-bis, d.P.R. n.633/72);

•             le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9, Decreto Iva). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (n.290586/78);

•             esenti (art.10, d.P.R. n.633/72);

•             escluse (art.15, d.P.R. n.633/72);

•             le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio (c.d. minimi), come chiarito dalla circolare n.7/E/08.

 

Fatture “miste”

Se nella fattura sono esposti importi in parte assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e in parte non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 bisognerà assolvere l'imposta (risoluzione n.98/E/01).

 

Copie conformi

Talvolta può capitare che per diversi motivi (mancato recapito, perdita, o altro) sia necessario inviare nuovamente un documento precedentemente emesso.

In tal caso, la "copia conforme" segue il medesimo trattamento del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

 

Riaddebito dell'imposta di bollo

In alcuni casi chi emette il documento non desidera sopportare il costo della bollatura, quando questa è obbligatoria. Un diffuso comportamento è quello di inviare il documento privo del contrassegno; in tal modo, l'emittente obbliga il ricevente ad assolvere l'imposta mediante l'applicazione del contrassegno. In realtà, tale modo di agire non appare corretto, poiché il documento, se soggetto ad imposta di bollo, lo è sin dall'origine.

Altri soggetti, invece, preferiscono assolvere l'imposta di bollo, ma addebitandone l'importo in fattura al cliente. Ciò è possibile, a patto che sia espressamente previsto nel contratto stipulato fra le parti. In tal caso non si tratta di una cessione di beni, indipendentemente dal soggetto che pone in essere la cessione (circolare n.13/478125 del 30 gennaio 1993).

 

Valori bollati e imposte dirette

I costi sostenuti per l'acquisto di valori bollati e postali sono deducibili dal reddito d'impresa se documentati e se correttamente indicati in Conto economico. In tal senso, si dovrà ottenere dal cedente le marche da bollo apposita ricevuta/distinta con l’indicazione dei valori acquistati.

 

Sanzioni

Per l'omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione del pagamento di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art.25, d.P.R. n.642/72).