CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI IVA:
SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE
L’art. 12, comma 1, legge n. 413/1991, ha disposto che i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 2 (cessioni di beni) e 3 (prestazioni di servizi), D.P.R. n. 633/1972, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, siano documentati con il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Il regolamento contenuto nel D.P.R. n. 696/1996 elenca (art. 2) una serie di operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione di seguito elencate:
- lettera a) - cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente da AAMS;
- lettera b) - cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- lettera c) - cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- lettera d) - cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), se integrato dell'ammontare dei corrispettivi;
- lettera e) - cessioni di giornali quotidiani, di periogdici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- lettera f) - prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- lettera g) - cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettoni o monete, ovvero mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie (in particolare, si tratta di apparecchi automatici funzionanti a gettone o moneta e vi sono, quindi, comprese, oltre le cessioni di beni, anche le prestazioni di servizi quali, ad esempio, quelle fornite dalle lavanderie automatiche, le somministrazioni di alimenti e bevande, etc.);
- lettera h) - dal 1° gennaio 2000 sono esonerate dalla certificazione le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate (voce così sostituita dal D.P.R. n. 544/1999);
- lettera i) - somministrazioni di alimenti e bevande rese da mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- lettera l) - prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi;
- lettera m) - prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito, da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- lettera n) - cessioni e le prestazioni esenti (art. 22, comma 1, punto 6, D.P.R. n. 633/1972);
- lettera o) - prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, legge n. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto (quali, ad esempio, la riservazione di carrozze o automotrici, di utilizzo di scompartimento riservato, etc.);
- lettera p) - prestazioni di autonoleggio di rimessa con conducenti, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- lettera q) - prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole;
- lettera r) - prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai, in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
- lettera s) - prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- lettera t) - prestazioni rese da rammendatrici senza collaboratori o dipendenti;
- lettera u) - prestazioni di riparazione di calzature, effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori dipendenti;
- lettera v) - prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori.
- lettera z) - prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione di clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- lettera aa) - prestazioni di riparazioni di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- lettera bb) - cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature motorizzate e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- lettera cc) - somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, nei cinema, nei teatri e in altri luoghi pubblici in occasione di manifestazioni in genere;
- lettera dd) - cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- lettera ee) - somministrazioni di alimenti e bevande accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- lettera ff) - prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- lettera gg) - prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- lettera hh) - l'esonero riguarda le cessioni e le prestazioni poste in essere da due categorie di soggetti:
- dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciute, che svolgono attività sportiva e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emettersi entro il 30 settembre, sulla base della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati, che hanno optato per l'applicazione dell'IVA (e delle imposte sui redditi) secondo la disciplina di cui alla legge n. 398/1991;
- dalle associazioni senza fine di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis, legge n. 66/1992.
- lettera ii) - prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- lettera ll) - prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- lettera mm) - prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- lettera nn) - prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- lettera oo) - cessioni di beni posti in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- lettera pp) - lcessioni di prodotti agricoli effettuate da parte degli agricoltori produttori diretti, cioè, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi (art. 2, legge n. 59/1963), se rientranti nel regime di esonero (ora sostanzialmente modificato) dagli adempimenti previsti per i produttori agricoli (dall'art. 34, comma 4, D.P.R. n. 633/1972);
- lettera qq) - cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle comunità, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza, da quelli di previdenza delle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, legge n. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti;
- lettera rr) - prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, titolari della concessione demaniale rilasciata dall'Autorità competente, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa;
- lettera ss) - prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'ente Poste;
- lettera tt) - attrazioni ed intrattenimenti indicati nella sezione prima limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione terza dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, legge n. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento qualora realizzino un volume annuo superiore a 25.822,84 euro (nuova voce aggiunta dal D.P.R. n. 544/1999).
Esonero da certificazione |
è |
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 97/1994, le attività commerciali site in Comuni montani con meno di 1.000 abitanti, ovvero in centri abitati con meno di 500 abitanti, individuate dalle Regioni, e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un giro di affari inferiore a 30.987,41 euro, sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi. |
Esonero dall’emissione della fattura |
è |
I soggetti esonerati dall’emissione della fattura, ma obbligati alla certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale sono:
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La norma non pone il divieto di emettere la fattura, ma lascia la facoltà della sua emissione al cedente o al prestatore in relazione alle loro esigenze e se lo ritengono opportuno. Resta tuttavia l'obbligo di emissione della fattura se il cliente, anche privato, ne faccia esplicita domanda per qualsiasi motivo. La richiesta deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Così, per le vendite da parte di commercianti al minuto, il cliente dovrà richiedere la fattura al momento della consegna dei beni o al momento del pagamento del corrispettivo, se il pagamento avviene prima della consegna; se la richiesta viene avanzata successivamente, il venditore - che all'atto della consegna o pagamento ha dovuto emettere scontrino o ricevuta fiscale - può legittimamente rifiutarsi di emettere la fattura. In particolare, l'agevolazione di non emettere fattura si applica per tutte le vendite effettuate da commercianti al minuto, nonché da altri soggetti che realizzano una particolare attività di vendita di beni diretta al consumo finale. |
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L’esonero riguarda le operazioni di vendita che avvengono:
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Commercio elettronico (e-commerce) |
è |
Per le cessioni di beni virtuali (software, musica, immagini, testi, banche dati, etc.), attuate tramite il commercio elettronico, poiché si tratta di prestazioni di servizi, non è possibile applicare l'esonero dall'emissione della fattura previsto per le vendite per corrispondenza. |
Artigiani |
è |
Sono assimilate alle vendite al dettaglio, anche quelle eseguite dagli artigiani nei locali di produzione o ad essi contigui per i quali non occorre l'autorizzazione comunale. |
Azioni, obbligazioni, titoli e altre operazioni esenti |
è |
Per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5), 7), 8), 9), 16), e 22) dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni di credito, assicurazione, titoli, riscossione dei tributi, giochi di abilità, ecc., mandato e mediazione delle stesse operazioni, locazioni immobiliari, servizi postali, prestazioni di biblioteche, musei, etc.), l'emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. |
Altri soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione |
è |
La possibilità di non emettere fattura può essere estesa ad altri soggetti che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato, tale da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo della fatturazione e degli adempimenti connessi. |
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Al fine di individuare tali soggetti, sono stati emanati i decreti ministeriali richiamati nella seguente tabella, che esonerano o semplificano dall'adempimento e per i quali opera anche l'esonero della certificazione: |
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D.M. 4 marzo 1976 |
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D.M. 24 ottobre 2000, n. 366 |
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D.M. 12 aprile 1979 |
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D.M. 12 aprile 1979 |
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D.M. 20 luglio 1979 |
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D.M. 30 luglio 1999, n. 340 |
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D.M. 2 dicembre 1980 |
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D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 |
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D.M. 24 ottobre 2000, n. 370 |
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D.M. 22 dicembre 1980 |
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D.M. 25 settembre 1981 |
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D.M. 26 luglio 1985 |
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D.M. 19 settembre 1990 |
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D.M. 7 luglio 1998 |
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Certificazione dei corrispettivi |
è |
Gli operatori che effettuano operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono certificare i corrispettivi attraverso lo strumento alternativo:
Ai sensi del D.P.R. n. 696/1996, non è necessaria l'emissione della ricevuta o dello scontrino in presenza:
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Alternatività tra l’emissione dello scontrino e ricevuta |
è |
I contribuenti che tenuti al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, possono alternativamente scegliere l'uno o l'altro adempimento, senza la necessità di una specifica opzione preventiva e senza vincoli. Possono cioè seguire entrambi gli obblighi per una attività unica, ovvero adempiere ad una soltanto delle due modalità per tutte le attività esercitate. |