L'Imu distingue le coppie sposate da quelle di fatto. Diverso è, infatti, il trattamento per i coniugi separati o divorziati ai fini del pagamento dell'Imu rispetto alle famiglie di fatto. Normalmente è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario dell'immobile che, in base a quanto disposto dall'art.13 del D.L. «Salva-Italia» (201/11), è obbligato al pagamento dell'Imu anche nei casi in cui non sia né proprietario né titolare di altro diritto reale di godimento sul bene. Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n.16/12, ha posto a carico del coniuge assegnatario dell'immobile l'obbligo di pagare il tributo. L'art.4, co.12-quinquies, del D.L. sulle semplificazioni fiscali prevede espressamente che, solo per l'Imu, l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». Ma molti contribuenti interessati alla questione si pongono questa domanda: chi è debitore dell'Imu nel caso in cui il giudice ordinario assegni l'immobile a uno dei conviventi, che non sia il proprietario della casa familiare adibita a propria residenza e dimora? Per famiglia di fatto si intende l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio. Nonostante la giurisprudenza ordinaria tenda a riconoscere alle coppie di fatto gli stessi diritti assicurati dalla legge a quelle sposate, anche volendo forzare il dato normativo non è possibile ritenere che la disciplina Imu rivolta espressamente al coniuge assegnatario, per quanto concerne il soggetto obbligato al pagamento del tributo, possa essere applicata al convivente assegnatario dell'immobile con provvedimento giudiziale. La soggettività passiva, infatti, deve essere stabilita solo ex lege e non può essere attribuita attraverso interpretazioni estensive.
Pertanto, laddove la norma individua come soggetto obbligato al pagamento dell'Imu il coniuge assegnatario, non può ritenersi che lo stesso trattamento giuridico possa valere anche per il convivente assegnatario della casa familiare.