Quesito |
Si chiedono chiarimenti sui criteri da seguire, ai fini IMU, per gli immobili inagibili. |
Risposta |
Con riguardo agli immobili inagibili, l’art. 13, c. 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011 dispone che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. · Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. · In virtù del “principio di sostituzione”, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, c. 3, lett. b) del citato decreto, è dovuta solamente l’IMU. Infatti, anche se nel caso in esame l’IMU è dovuta in misura ridotta, perché la base imponibile è pari al 50%, l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF (circolare Agenzia delle Entrate 11.03.2013, n. 5/E). |