Riduzione degli interessi per il ritardato pagamento delle cartelle esattoriali
L’articolo 30 del DPR n.600/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni e gli interessi, sono dovuti gli interessi di mora a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento al tasso determinato ogni anno con decreto ministeriale. Passa, quindi, dal 5,0243% al 4,5504% la misura del tasso di interesse da applicare sulle suddette somme.