La semplificazione si applica nei confronti di tutti i titolari di partita IVA, anche se non optano per la trasmissione quotidiana di fatture e corrispettivi
L’art. 50-bis del DL n. 69/2013, inserito in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, prevede, al quarto comma, l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies, riguardanti gli elenchi riepilogativi dei servizi “generici” che i committenti italiani ricevono dai prestatori stabiliti in altri Paesi UE.
La semplificazione si applica anche se l’operatore nazionale non ha optato per la comunicazione quotidiana dei dati delle fatture e dei corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2015. A differenza, pertanto, degli obblighi comunicativi espressamente elencati dal terzo comma dell’art. 50-bis, la cui disapplicazione è subordinata all’opzione in esame, la soppressione dei modelli INTRASTAT per i servizi ricevuti ha effetto erga omnes, cioè nei confronti di tutti i titolari di partita IVA.
La decorrenza della semplificazione resta, tuttavia, “agganciata” alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del citato art. 50-bis, che – a loro volta – saranno emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento che ridefinisce le informazioni da riportare nei registri IVA al fine di allinearle con i dati delle fatture e dei corrispettivi comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Fermo restando, quindi, che la trasmissione delle suddette informazioni è in ogni caso rinviata al 2015, l’abrogazione degli elenchi riepilogativi, al pari degli specifici adempimenti per i quali opera l’esonero in dipendenza dell’opzione, avrà la stessa decorrenza (anticipata).