Al via le richieste di rimborso IRES/IRPEF dovute alla intervenuta deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro

L’art.2 del decreto “Salva Italia”, D.L. n.201/11, ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/12, è possibile dedurre dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo l’Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art.11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n.446/97.

 Fino al periodo d’imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall’imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell’Irap pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio fossero state sostenute spese per il personale dipendente e/o interessi passivi.

 

Æ

Dal 2012 la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi mentre sarà deducibile integralmente la quota dell’Irap relativa al costo del personale sostenuto.

 Nel 2012 si potranno quindi verificare tre scenari:

sostenimento del solo costo del personale

Æ

l’Irap deducibile si determinerà analiticamente in relazione alla quota imponibile di tali costi;

 

 

 

sostenimento del solo costo per interessi passivi

Æ

si applicherà la deduzione forfettaria del 10%;

 

 

 

sostenimento di costi del personale e di interessi passivi

Æ

spetteranno sia la deduzione analitica che la forfettaria.

 Soggetti interessati

Soggetti interessati alla deduzione sono quelli che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione:

§         le società di capitali e gli enti commerciali che determinano la base imponibile ex art.5, D.Lgs. n.446/97;

§         le società di persone e le imprese individuali che determinano la base imponibile ex art. 5-bis, D.Lgs. n.446/97);

§         gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata che determinano la base imponibile ex art.8, D.Lgs. n.446/97.

Va, in proposito, segnalato, che le attuali regole di determinazione della base imponibile Irap sono in vigore dal periodo d’imposta 2008. Pertanto, con riferimento alle richieste di rimborso relative all’anno 2007 occorrerà fare riferimento alla disciplina precedente. 

 Versamenti interessati

La deduzione va effettuata sulla base del principio di cassa (art.99 del Tuir), quindi con riferimento all’imposta versata, in particolare il versamento a saldo deve essere assunto per l'intero mentre i versamenti in acconto dovranno essere assunti tenuto in considerazione l’importo massimo deducibile costituito dall’Irap di competenza.

 Nuove istanze di rimborso per gli anni 2007-2011

Il decreto “Semplificazioni Fiscali” (D.L. n.16/12) è intervenuto modificando il citato art.2 al fine di stabilire le modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012.

L’Agenzia, con il Provvedimento direttoriale n.140973 del 17 dicembre 2012, ha quindi approvato il modello e le istruzioni per la richiesta in forma telematica del rimborso Ires/Irpef oltre a stabilire il calendario di presentazione delle istanze individuando le date dalle quali l’istanza può essere inviata.

Le annualità che possono essere richieste a rimborso sono 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

 Termini di presentazione e criteri di liquidazione

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento dell’imposta (art.38, DPR n.602/73) ovvero entro il 60° giorno dal termine iniziale di presentazione dell’istanza, qualora i 48 mesi cadano nei 60 giorni successivi alla data da cui è possibile inviare l’istanza.

Quanto alla liquidazione del rimborso richiesto verrà data precedenza ai periodi di imposta più remoti e con riferimento al medesimo periodo di imposta secondo l’ordine di presentazione.

 Conclusioni

Con il Provvedimento direttoriale del 4 giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione forfettaria del 10% dell’Irap nei periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2008.

Proprio in questi giorni, in relazione alle istanze presentate con riferimento agli anni precedenti al 2008, sono in pagamento i rimborsi richiesti dalle aziende.

Vale la pena sottolineare che le precedenti istanze erano riferite solo al 10% dell’imposta pagata mentre i rimborsi che sarà possibile richiedere a partire dal 18 gennaio 2013 si riferiranno all’intera quota di imposta relativa al costo del personale.

Si tratterà quindi di un rimborso molto più elevato e per il quale riteniamo possa essere interessante effettuare una valutazione.