Il regime dei contribuenti minimi

FORNITI I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2012

 

L’Agenzia delle Entrate interviene con la C.M. n.17/E del 30 maggio 2012 per fornire gli attesi chiarimenti in tema di contribuenti minimi, il nuovo regime fiscale di vantaggio previsto dall’art.27 del D.L. n.98/11 in vigore dal 1°gennaio 2012.

Di seguito, riepiloghiamo in forma schematica i contenuti più rilevanti del citato intervento di prassi.

 

Regime delle neo attività

Viene confermato in modo esplicito che anche dal 2012 resta sempre valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative imprenditoriale e di lavoro autonomo disciplinato dall’art.13 della L. n.388/00.

 

Senza rientro la fuoriuscita dal regime

Coloro che fuoriescono dal regime, per scelta o per cause di esclusione, entro la durata massima prevista, non possono più avvalersi del regime per eventuali periodi residui, anche nell’ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

 

Periodo inizio nuova attività

Occorre fare riferimento non alla mera apertura della partita Iva bensì all’effettivo esercizio dell’attività ( inteso come prima effettuazione di operazioni attive o passive).

 

Mancato esercizio nei tre anni precedenti

Conteggio limite temporale

Con riguardo al limite temporale dei “tre anni precedenti” occorre conteggiare gli stessi secondo calendario comune.

Esempio: cessazione precedente attività 31/05/09. Può iniziare attività con regime agevolato dal giugno 2012.

 

Mancato esercizio nei tre anni precedenti

Effettivo svolgimento dell’attività

Tale situazione non si verifica:

-        per il socio accomandante di Sas che non ha svolto attività di gestione nella società;

-        nei casi di società inattiva;

-        per l’associato in partecipazione con apporto di solo lavoro (in quanto non produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Mera prosecuzione

Marginalità economica e sociale

Non si verifica la mera prosecuzione per i contratti di co.co.co e di lavoro a tempo determinato ritenuti in condizione di “marginalità” economica e sociale: sono tali quelli di durata pari ad un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività.

 

Mera prosecuzione

Attività non omogenee

Non si verifica mai quando le due attività da porre a confronto vengono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee (ad es. medico che intende fare il musicista).

L’Agenzia Entrate ritiene omogenee le attività svolte in diverse branche della medicina, a condizione che il bacino di utenza sia il medesimo (un cardiologo che diventa fisiatra e che cura il ginocchio all’infartuato).

 

Mera prosecuzione

Pensionati

Non si verifica quando un dipendente, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.

 

Collaboratori occasionali

L’aver svolto prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime né in base al requisito della verifica dei tre anni precedenti né in base a quello della mera prosecuzione.

 

Pratica obbligatoria

Oltre alla pratica obbligatoria per le attività professionali possono assimilarsi ad esse le attività il cui svolgimento è previsto da specifiche disposizioni normative (ad es. pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato).

Il periodo di praticantato svolto con la partita Iva si considera nel calcolo del periodo agevolato.

 

Lavoro dipendente in ambiti omogenei

Può continuare ad applicare il regime di vantaggio chi inizia un’attività di lavoro dipendente in ambito omogeneo rispetto a quello dell’attività di lavoro autonomo o d’impresa (ad es. geometra professionista che viene assunto come lavoratore dipendente con l medesimo profilo professionale)

 

Prosecuzione di attività precedente

L’indagine sull’ammontare dei ricavi nel limite dei 30 mila euro va effettuata in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio.
Nell’anno in cui avviene la cessazione e la  prosecuzione, ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio occorre considerare cumulativamente i ricavi del dante e dell’avente causa e verificare che non venga superato limite dei 45 mila euro (30 mila + 50%).

 

Attività iniziate nel periodo 1/01/08 – 31/12/11

Possono godere dal 2012 del regime fiscale di vantaggio (per gli anni residui) coloro che possedevano i requisiti del vecchio regime dei minimi sia alla data di inizio attività che nell’anno 2011, non rilevando le vicende intercorse nel periodo intermedio.

Esempio:

-        inizio attività nel 2009 (regime dei minimi);

-        anno 2010 fuoriuscita dal regime e applicazione del regime ordinario;

-        anno 2011 applicazione del regime ordinario pur in presenza dei requisiti.

 

Ingresso nel regime di vantaggio

Non va esercitata alcuna opzione ma va data comunicazione nella dichiarazione di inizio attività barrando la casella specifica (introdotta nel modello con il decreto del 18 maggio 2012).

Chi in precedenza ha barrato la casella del vecchio modello e riferita ai vecchi minimi si intende abbia comunque aderito al nuovo regime.

 

Regolarizzazioni

Chi ha già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione può presentare la variazione dati entro il 30/07/12 (60 giorni dal 30/05/12) senza alcuna sanzione.

Chi ha già emesso fattura con Iva prima del 30/05/12, può entro il 30/07/12 effettuare le opportune rettifiche documentali (note di variazione) per aderire al regime fiscale di vantaggio.

 

Neo attività al 31/12/11

Chi fino al 31/12/11 ha applicato il regime delle nuove iniziative produttive per aderire al nuovo regime fiscale di vantaggio deve revocare l’opzione a suo tempo effettuata presentando la dichiarazione di variazione dati e può (ma non ne è obbligato) comunicare l’adesione al nuovo regime.

Se comunica l’adesione al nuovo regime, però, non deve operare alcuna revoca (la stessa viene recepita automaticamente).

 

Regime ordinario al 31/12/11

Chi fino al 31/12/11 ha applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria deve comunicare la revoca del regime applicato e può (ma non ne è obbligato) comunicare l’adesione al nuovo regime.

 

Somme non incassate e intenzione di cessare l’attività

Se il contribuente che applica il regime fiscale di vantaggio intende cessare l’attività in presenza di somme non ancora incassate, in applicazione delle regole generali, non può chiedere la chiusura della partita Iva.

Tuttavia, per esigenze di semplificazione, è consentito al contribuente di determinare il reddito dell’anno di cessazione tenendo conto delle operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (applicando dunque un criterio di competenza in luogo di quello di cassa).

 

Rettifica della detrazione ai fini Iva

In caso di uscita dal regime fiscale di vantaggio il contribuente può recuperare l’eventuale Iva a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore già dal primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita del regime senza quindi attendere la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

 

Indennità di maternità

Rientra nei proventi da dichiarare nel quadro CM di UNICO ma non va considerata ai fini della verifica del limite dei 30 mila euro in quanto non costituisce ricavo o compenso.

Collaboratore dell’impresa familiare

Nel caso di impresa familiare che nel 2012 applica il regime fiscale di vantaggio non ricorre l’ipotesi della mera prosecuzione qualora il collaboratore familiare abbia svolto nel 2011 autonoma attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Acconti su beni strumentali

Anche gli acconti rilevano ai fini della verifica del requisito di acquisto di beni strumentali non superiori a 15 mila euro nel triennio precedente.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.