Inventari

LIBRO DEGLI INVENTARI:  LA REDAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE

ARTT. 2214, 2215, 2217 DEL C.C. ; ARTT.13,14,15, DPR 600/73

 Entro il prossimo 31/12, coloro che svolgono un’attività commerciale sono tenuti alla redazione e sottoscrizione dell’inventario. Il documento permette di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell’impresa con riferimento ad un determinato periodo, fornendo un'informazione dettagliata delle attività/passività dell’impresa.

 

MODALITÀ E TENUTA DEL LIBRO INVENTARI

Come disposto dall’ art. 2215 del codice civile:

“Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Il libro degli inventari va tenuto:

usando libri, moduli continui o fogli singoli mobili (in quest’ultimo caso la pagina deve essere intestata con denominazione sociale partita Iva e/o codice fiscale) numerati progressivamente senza alcun obbligo di bollatura e di vidimazione

secondo le norme di un’ordinata contabilità, cioè:

senza spazi in bianco

senza trasporti a margine

senza interlinee

senza abrasioni (se è necessaria una cancellazione, va eseguita in modo tale che quanto cancellato risulti leggibile)

 

NUMERAZIONE

La numerazione dei registri può avvenire:

per pagina

per foglio

per facciata scrivibile

e deve rispettare i seguenti criteri:

1) PROGRESSIVITÀ PER ANNO

I numeri partono da 1 all’inizio di ogni periodo d’imposta

2) INDICAZIONE DELL’ANNO

Il numero dell’anno in 4 cifre deve precedere il n° di pagina.

L’anno da indicare è quello relativo al periodo d’imposta cui i dati si riferiscono, anche se stampati successivamente.

Esempio: la numerazione per il 2013 sarà 2013/1, 2013/2, ecc.

 

Nota: posto l’obbligo di sottoscrizione, in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria:

- non è sufficiente la semplice disponibilità dei dati su supporto magnetico e la stampa in presenza del verificatore (come per le scritture contabili)

- l'inventario deve essere stampato su carta e sottoscritto nei termini su indicati.

 

BOLLATURA

L'inventario è soggetto all’imposta di bollo, assolta mediante l’apposizione di marche da bollo sulle pagine effettivamente utilizzate; ne consegue che queste vanno applicate:

ogni 100 pagine (a prescindere dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva) nella misura:

di €.16, per le società di capitali

di €. 32, per le società di persone e le imprese individuali

L’imposta di bollo va assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento (CM 92/2001).

 

SOTTOSCRIZIONE

L'inventario, riportato nell’apposito libro, va sottoscritto:

dal titolare dell’impresa individuale

dal rappresentante legale della società (es: amministratore unico, presidente del CdA, ecc.).

che in tal modo assume la responsabilità del suo contenuto

 

N.B.: la mancata sottoscrizione rende inesistente, ai fini giuridici, il documento.

 

CONSERVAZIONE

L’inventario va conservato per 10 anni dall'ultima registrazione o, eventualmente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.

 

CONTENUTO LIBRO INVENTARI: ASPETTI CIVILI E FISCALI

Il libro inventari, a norma dell’art. 2217 c.c., deve contenere:

-          l'indicazione e la valutazione:

delle attività e passività dell’impresa

delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee all’impresa 2)

-          copia del bilancio (per le società di capitali si riporterà il bilancio cee con la nota integrativa e l’eventuale relazione sulla gestione)

-          analisi delle movimentazioni delle voci di stato patrimoniale e conto economico, significative;

-          analisi delle movimentazioni dei beni strumentali (valore iniziale, incremento/decremento, ammortamenti, valore finale) per ogni bene;

-          in scheda su carta semplice, allegato all’inventario ed ivi indicato: l’ analisi del magazzino (dettaglio dei beni per categorie omogenee, con quantità e valorizzazione al costo; indicazione del metodo di valutazione utilizzato);

-          In schede, su carta semplice le distinte (allegate all’inventario ed ivi indicate) contenenti il dettaglio e la valorizzazione dei  saldi contabili:

i debiti v/fornitori, crediti v/clienti, ma anche i saldi dei c/c bancari, la composizione di ratei e risconti attivi e passivi, il dettaglio delle voci di patrimonio netto, ed altre voci non residuali dello stato patrimoniale e del conto economico;

 

CONSEGUENZE DEL MANCATO O IRREGOLARE ADEMPIMENTO

In caso di mancata o irregolare tenuta dell’inventario, il contribuente, può essere esposto ad effetti civilistici o fiscali; in particolare:

ai fini civilistici: detta omissione può integrare reati di bancarotta.

Bancarotta fraudolenta documentale Cassazione n. 6191/2011

A fronte della mancanza del libro inventari e dei libri obbligatori in materia di lavoro, nonché in presenza di registri IVA tenuti in modo irregolare, non assume rilievo ai fini dell’esclusione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale la successiva produzione di estratti conto e fatture di cui peraltro non risulti la pertinenza. Bancarotta documentale semplice Cassazione n. 40078/2011

Integra la fattispecie di bancarotta documentale semplice (art. 217 co. 2 del RD 267/42) il mancato aggiornamento del libro degli inventari, obbligatorio per espressa disposizione normativa; detta fattispecie può essere perseguita sia a titolo di dolo che di colpa.

ai fini fiscali:

l’omessa predisposizione dell’inventario (pur in presenza di regolare redazione del bilancio)

la mancata sottoscrizione dell’inventario

l’omessa indicazione nell’inventario del criterio di valutazione delle rimanenze

la presenza di altri errori e/o irregolarità nelle distinte inventariali

possono esporre il contribuente ad accertamento induttivo.

 

Nota: la contabilità può essere dichiarata inattendibile qualora i criteri di valutazione delle rimanenze finali non siano evidenziati nel libro inventari o nella nota integrativa.