I professionisti senza albo e i loro contributi previdenziali

I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE O COLLEGIO : un nuovo adempimento e le regole dei pagamento dei contributi INPS.-

 NUOVO ADEMPIMENTO:

Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata con L. n.4 del 14 gennaio 2013 una disciplina delle professioni non regolamentate.

La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

 

attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

 Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi professionisti.

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Nello specifico la Legge n.4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell’art.1, co.3:

 

Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.

 

 

Æ

Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione: “professionista di cui alla L. n.4/13”.

 

Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L’obbligo di cui al citato art.1, co.3, permane in ognuno di questi casi, ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l’adempimento, cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

 

Si attende l’emanazione di un regolamento attuativo.

 CONTRIBUTI INPS:

Con la Circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l’Inps ha definito le aliquote per il periodo di imposta 2013 per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, cioè coloro che dichiarano redditi derivanti da:

Æ     collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;

Æ     attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;

Æ     attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di 5.000 annuo);

Æ     attività di amministratore di una Srl commerciale e contestuale qualifica di socio;

Æ     vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di 6.410,26 annui);

Æ   associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

 

Categoria

Aliquota

Collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità

20%

Collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia

27,72%

fino a €99.034

 

Il minimale di reddito per l’anno 2013 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad €15.357. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

 

Professionisti

 

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (17 giugno 2013, 2 dicembre 2013 e 16 giugno 2014 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);

 

 

 

Collaboratori

 

dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;

 

 

 

Associati

 

dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.