La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):
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del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
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del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).
I beni agevolabili
Per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:
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materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
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che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
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la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.
Sono invece esclusi dal bonus:
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i fabbricati di ogni tipo
La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell’agevolazione i beni strumentali siano nuovi.
Si considerano beni nuovi, in particolare:
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i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
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i beni destinati all’esposizione (show room);
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per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.
La scadenza dell’agevolazione
Gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016.
Per maggiori informazioni contattare lo Studio, senza impegno, al numero di telefono, 0434 26371 o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.