DEDUCIBILITÁ DEI COSTI EX BLACK LIST
Con la circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha spiegato le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero “black list”.
In relazione ai costi sostenuti nel 2015:
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se l’ammontare del costo black list è pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale,
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se l’ammontare del costo black list è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del valore normale, l’eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.
In relazione ai costi sostenuti nel 2016:
Dal 2016:
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i costi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;
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non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;
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non si renderanno applicabili le sanzioni;
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non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati black list.
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