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IVA & CONTABILITA' - dispensa dei corsi- Conteggio articoli: 8
CORSO ORGANIZZATO DA ALS PROPTER SAS - DOCENTE DOTT.SSA ALESSIA SALMASO
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LA DISPENSA PRATICHE AMMINISTRATIVE DI BASE
LA DEFINIZIONEDIAZIENDA
Prima di iniziare un rapporto di lavoro presso un’azienda, è importante chiedersi di quale tipologia d’azienda si tratta. Per individuarne le caratteristiche e quindi gli adempimenti fiscali e amministrativi.
AZIENDA attività economica con scopo di lucro
DITTA INDIVUDALE
IMPRESA FAMILIARE
SOCIETA’ :
DI PERSONE (S.n.C., S.a.S., S.s. )
E DI CAPITALI (S.r.L. Spa. Sapa. Coop)
AZIENDA
ARTIGIANA lavoro manuale prevalente sul capitale investito. Limitazione al numero di dipendenti. (MAX 11)
Es. falegname, idraulico, lattoniere, estetista, parrucchiera, piastrellista, calzolaio, pizzeria.
PU0’ ESSERE: DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI PERSONE E SRL, IMPRESA FAMILIARE.
AZIENDA
COMMERCIALE COMMERCIO AL DETTAGLIO: vendita al privato, consumatore finale. PUO’ ESSERE DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI QUALUNQUE TIPO, IMPRESA FAMILIARE.
COMMERCIO ALL’INGROSSO: vendita alle azienda, in genere grossi quantitativi. PUO’ ESSERE DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI QUALUNQUE TIPO, IMPRESA FAMILIARE.
AZIENDA DI SERVIZI Altre aziende, non artigiane né commerciali. Per es. agente di commercio.
PROFESSIONISTA (NON E’ AZIENDA)
PROFESSIONISTA Iscritto all’albo (avvocato, commercialista, notaio, architetto, consulente del lavoro, geometra, geologo, medico generico o specialista, ecc.)
e non iscritto all’albo (consulente aziendale).
SOCIETA’ DI PERSONE:
- Soci : sono i titolari di quote della società.
- Amministratori: gestiscono la società (firmano contratti, assumono dipendenti, firmano gli assegni. aprono conti in banca; decidono come vendere e come acquistare, da chi comprare, come pagare i fornitori, sono cioè i titolari)
SNC Tutti i soci sono uguali e amministratori, salvo che nell’atto costitutivo si stabilisca diversamente. I soci rispondono dei debiti sociali con il loro patrimonio personale. Per es. se un fornitore ha un debito nei confronti della società, può anche fare causa al socio vendendo all’asta i suoi beni personali (autovettura, abitazioni, BOT).
In caso di fallimento, falliscono la società e tutti i soci.
Devono avere sempre almeno due soci.
Possono fare assemblee informali e quindi non fare i verbali da riportare nei libri.
SAS I soci si distinguono in: soci accomandanti e soci accomandatari.
Soci accomandanti: non rispondono dei debiti sociali. Apportano solo capitale , e non posso lavorare in azienda. Non posso visionare la contabilità e non possono firmare per es. contratti, assegni.
Solo i soci accomandatari possono essere amministratori.
In caso di fallimento, falliscono solo i soci accomandatari e rimettono il loro patrimonio personale (per es. l’abitazione intestata, l’autovettura, la barca, i conti correnti, ecc.).
Devono avere sempre almeno due soci.
Possono fare assemblee informali e quindi non fare i verbali da riportare nei libri.
SOCIETA’ DI CAPITALI:
SRL I soci non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società. Gli amministratori possono anche essere non soci.
Le Società possono anche essere unipersonali: ovvero può esserci un solo socio.
SPA I soci non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società. Gli amministratori possono anche essere non soci.
Le Società possono anche essere unipersonali: ovvero può esserci un solo socio.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DI UN’AZIENDA
DITTA INDIVIDUALE: RICHIESTA APERTURA PARTITA IVA.
ISCRIZIONE CCIAA DELLA DITTA.
SE ARTIGIANO, ISCRIZIONE ALL’INPS DEL TITOLARE, E ISCRIZIONE ALL’INAIL.
SOCIETA’: ATTO NOTARILE DI COSTITUZIONE.
IL NOTAIO ISCRIVELA SOCIETA’ IN CCIAA.
SE SOCIETA’ ARTIGIANA, ISCRIZIONE DEI SOCI
LAVORATORI ALL’INPS E INAIL, GESTIONE COMMERCIANTI.
LA TENUTADELLACONTABILITA’
I REGISTRI
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:
Significa tenere i seguenti libri contabili:
REGISTRO IVA ACQUISTI
REGISTRO IVA VENDITE / REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (nel caso di emissione ricevute e scontrini)
LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
CONTABILITA’ ORDINARIA:
Significa tenere i seguenti libri contabili:
REGISTRO IVA ACQUISTI
REGISTRO IVA VENDITE / REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (nel caso di emissione ricevute e scontrini)
LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
LIBRO GIORNALE
LIBRO DEGLI INVENTARI
DETTAGLIANTI (NEGOZI, BAR, RISTORANTI, COMMERCIANTI AL DETTAGLIO):
I dettaglianti , che emettono scontrini fiscali e ricevute fiscali al posto delle fatture, debbono altresì tenere il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, sia che siano in contabilità ordinaria, che in contabilità semplificata.
I TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI:
La conservazione dei documenti contabili è disciplinata dall’articolo 2220 del codice civile. In particolare, la disposizione prevede che:
- le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
- per dieci anni devono conservarsi, altresì, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti
STAMPE DEI LIBRI CONTABILI:
Tutti i libri contabili si stampano entro il 31.07 dell’anno successivo. Entro quella data si stampano anche i partitari dell’anno. Per es. la contabilità ordinaria del 2006 si stamperà nel libro giornale, nel registro iva acquisti, nel registro iva vendite, nel libro dei beni ammortizzabili e nel brogliaccio partitari, entro il 31.07.07.
INVENTARIO DI MAGAZZINO:
Alla fine di ogni anno le aziende procedono a conteggiare e a valutare le giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre.
Quindi, provvedono ad effettuare la conta fisica , a suddividere le merci/materie/prodotti/semilavorati, ecc . in categorie omogenee. Successivamente provvedono a moltiplicare il prezzo di costo di acquisto, alle quantità.
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
- Le Fatture di vendita dell’anno vanno archiviate in un DOX FATTURE DI VENDITA, in ordine cronologico. Le fatture non possono mai essere in più di due originali: uno da consegnare al cliente e uno da inserire nel dox. Se si vogliono stampare altre fatture dal PC, queste vanno timbrate (timbro apposito) o segnate con: “copia conforme all’originale”. I documenti di trasporto o bolle vanno pinzati con le fatture relative.
- Le Fatture di acquisto (in originale), vanno archiviate in un DOX FATTURE DI ACQUISTO. I documenti di trasporto o bolle vanno pinzati con le fatture relative. Non appena le fatture di acquisto si ricevono, le si può timbrare indicando la data di ricevimento.
Fatture dei professionisti o parcelle: sono soggette a ritenuta di acconto del 20%.
Pertanto va preparato il modello F24 contenente il versamento delle ritenuta di acconto con codice tributo 1040.
Il versamento della ritenuta dovrà essere effettuato con F24 online, entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura. Il Modello F24 preparato al momento del pagamento della parcella, va messo nello scadenziario.
Dopo che la ritenuta di acconto è stata pagata, la copia del Modello F24 va archiviata nel DOX F24.
- Il Foglio di prima nota cassa va sempre fatto su Excel. La compilazione deve avvenire in tempo reale. Si registrano in dare, le somme incassate in contante o tramite assegno bancario o circolare; si registrano in avere, le somme pagate ai fornitori in contanti , o le spese sostenute in contanti, o i versamenti di denaro e assegni, in banca.
- Le annotazioni a matita non possono essere effettuate in nessun registro contabile.
- Nessun registro contabile, o documento contabile, fatture comprese, possono essere scarabocchiati, cancellati con gomme o “bianchetti”.
- Estratti conto, contabili di banca, relative a bonifici, versamenti, prelievi, effetti presentati al sbf, spese e commissioni, vanno ordinate nel DOX relativo a ciascuna banca.
- Modelli di versamento imposte e contributi (F24) vanno archiviati nel DOX F24.
- Foglio di liquidazione paghe, contributi e ritenute dipendenti, vanno nel DOX DEL PERSONALE.
- Le lettere inviate dai fornitori di richiesta di pagamento, o di modifica delle coordinate bancarie o altre comunicazioni di fornitori, e clienti, vanno ordinate nel DOX “lettere e corrispondenza Varie”.
- I contratti vari (società di leasing, telefonici, luce, gas, assicurazioni) vanno ordinati nel Dox “Contratti vari”
I DOCUMENTI FISCALI
- il DDT: Documento di trasporto
- modalità di emissione: il Ddt va emesso solo nel caso di fatturazione differita e va compilato dal cedente in due esemplari (uno da conservare, l’altro da trasmettere alla controparte) prima dell’inizio del trasporto o della consegna.
- dati obbligatori: la data, la numerazione progressiva, i dati identificativi e p.iva del cedente e del cessionario, eventuali dati del vettore incaricato del trasporto; la natura, la quantità e la qualità delle merci cedute, la causale (c/vendita, c/deposito, c/lavorazione)
- modalità di conservazione: il DDT deve essere conservato ordinatamente dal mittente e dal destinatario fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta (10 anni).
- caso di esclusione: fatturazione immediata
- unici casi di emissione della “bolla di accompagnamento”: vendita di tabacchi, fiammiferi, benzina, gasolio, gas, alcol, bevande alcoliche. La bolla di accompagnamento deve scortare le merci durante il trasferimento dal luogo di partenza quello di destinazione. Esso è redatto utilizzando esclusivamente modelli stampati da tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia predisposti in base a determinati schemi tipo. L’utilizzatore è tenuto ad annotare su un apposito registro di carico i dati relativi alla fornitura ricevuta.
- la FATTURA: è il documento che prova l’esecuzione del contratto da parte del venditore e il suo diritto a riscuotere il prezzo pattuito.
- funzioni della fattura: documenta la vendita sia ai fini fiscali, che ai fini civilistici, determina l’importo a debito del compratore, definisce l’importo dell’IVA che sorge dall’operazione che il venditore dovrà versare all’erario e che il compratore potrà detrarre dalla sua liquidazione IVA.
- modalità di emissione:
a) fatturazione differita: deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo in cui è avvenuta la consegna o la spedizione della merce.
b) fatturazione immediata: deve essere emessa dal venditore entro lo stesso giorno in cui le merci sono consegnate o spedite, o comunque entro le ore 24 dello stesso giorno.
- casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura: commercianti al minuto e altri soggetti esonerati da apposito decreto (aziende di credito, imprese assicuratrici, imprese che somministrano acqua gas ed energia, società e concessionarie autostrade, esattori comunali, distributori di carburante, produttori agricoli, associazioni sportive, commercianti di genere di monopolio, esercenti attività spettacoli e giochi, esercenti vendita al pubblico di documenti da viaggio, commercianti di libri e giornali). L’emissione della fattura è comunque obbligatoria qualora il cliente la richieda al momento in cui l’operazione è effettuata.
- modalità di fatturazione: cartacea o elettronica.
- Dati obbligatori:
1) la data, la numerazione progressiva, i dati identificativi e p.iva del venditore e del cliente;
2) la natura, la quantità e la qualità delle merci cedute, l’aliquota Iva (4%, 10% o 20%), o nel caso in cui la merce o il servizio siano esclusi dal calcolo dell’Iva deve essere obbligatoriamente riportata la causa di non imponibilità, esenzione o esclusione dal calcolo Iva (rif. all’art. del Dpr 633/72);
3) l’indicazione di eventuali sconti effettuati sulla merce;
4) l’indicazione di eventuali spese anticipate dal venditore in nome e per conto del cliente (cd. Spese documentate), oppure di eventuali spese addebitate al cliente per servizi svolti direttamente dal venditore in relazione alla vandita (cd. Spese non documentate o a forfait). Le prime sono escluse dalla base imponibile, poiché hanno già scontato l’imposta nella fattura precedente (es. fattura del vettore che ha eseguito il trasporto), le seconde invece rientrano nella base imponibile e quindi nel calcolo dell’iva, scontando la stessa aliquota delle merci o del servizio venduto.
5) L’indicazione della base imponibile e il calcolo dell’imposta, nonché il totale della fattura.
- Il compratore e il venditore devono conservare l’esemplare di propria spettanza, congiuntamente al documento di trasporto per 10 anni.
- la NOTA di accredito o di addebito: nei casi di irregolarità degli importi inseriti in fattura, è possibile effettuare una rettifica emettendo una nota di variazione in aumento (nota di addebito) o in diminuzione (nota di accredito) per la differenza.
- l’AUTOFATTURA: il cliente che entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione non riceve la fattura dal fornitore deve presentare entro 30 gg. (5 mesi in tutto) al competente all’Ufficio dell’Entrate un’autofattura in duplice copia contenente le indicazioni della fattura e versare contemporaneamente l’IVA.
- La SCHEDA carburante: Ai distributori di gasolio e di benzina è fatto divieto di emettere la fattura per i carburante. Pertanto chi acquista, se intende avvalersi della detrazione dell’IVA o se intende documentare la spesa ha la facoltà di emettere la scheda carburante (una per ogni automezzo).
- modalità di compilazione:mensile, trimestrale.
- dati obbligatori: indicazione mese/trimestre, dati dell’intestatario, targa del mezzo, timbro del distributore con firma, data e ammontare del corrispettivo al lordo di IVA, annotazione del numero di km rilevati alla fine del mese/trimestre. Vedi sotto approfondimento.
- La PARCELLA: è la fattura emessa dal professionista (commercialista, notaio, geometra, architetto, avvocato, consulente del lavoro), sulla quale è calcolata la ritenuta d’acconto del 20%. La ritenuta d’acconto è un anticipo delle imposte in capo al professionista, che deve essere versata obbligatoriamente dal soggetto che riceve la parcella, quindi dal cliente stesso. Il cliente pertanto provvederà a pagare l’importo della ritenuta tramite modello F24 con cod. tributo 1040 entro il 16 del mese successivo al pagamento della parcella (importo della prestazione + cassa di previdenza+iva, non la ritenuta che verrà versata con F24).
- Lo SCONTRINO e la RICEVUTA FISCALE: Nei casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura e nei casi di vendita di merci o servizi con caratteri di uniformità e frequenza sussiste comunque l’obbligo di documentare l’operazione tramite scontrino o ricevuta fiscale. Rimane comunque l’obbligo di emissione della fattura se il cliente ne fa richiesta. Per qualsiasi tipologia di operazione il contribuente ha la facoltà di emettere alternativamente scontrino o ricevuta, la scelta è totalmente libera. Il contribuente può avvalersi sia dello scontrino per determinate attività, sia della ricevuta per altre.
La ricevuta fiscale può essere compilata esclusivamente su particolari blocchi acquistabili presso centri Buffetti, o precompilati con i dati identificativi del contribuente da Tipografie autorizzate. Gli scontrini possono essere emessi solo tramite misuratori fiscali controllati e approvati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le ricevute, gli scontrini di chiusura giornaliera e l’eventuale registro di emergenza (da compilare in caso di guasto del misuratore fiscale), al pari di qualsiasi altra fattura vanno conservati per 10 anni.
Il mancato rilascio di scontrino o ricevuta fiscale comporta sanzioni pecuniarie a carico del contribuente, nonché l’eventuale chiusura temporanea dell’attività.
LO SCADENZIARIO FISCALE
28 FEBBRAIO:
Trasmissione della “Comunicazione annuale IVA”, a cura in genere dello studio del commercialista.
16 FEBBRAIO:
Versamento dell’INAIL da autoliquidazione annuale.
16 di ogni mese dell’anno (da gennaio a dicembre):
Versamento dell’IVA a debito, mensile, per le aziende con liquidazioni iva mensili.
Versamento delle ritenute di acconto (cod tributo 1040) su parcelle pagate nel mese precedente.
Versamento dei contributi INPS e delle ritenute di acconto IRPEF sulle retribuzioni di competenza del mese precedente.
16 MARZO:
Versamento IVA del 4 trimestre dell’anno precedente (per le aziende con liquidazioni iva trimestrali).
16 MAGGIO:
Versamento dell’ IVA del primo trimestre dell’anno (per le aziende con liquidazioni iva trimestrali).
INPS CONTRIBUTO FISSO per artigiani e commercianti.
16 GIUGNO:
IMPOSTE :IRAP, IRPEF ( CHE POSSONO ESSERE RATEIZZATE: 16 DI OGNI MESE FINO A NOVEMBRE)
DIRITTO ANNUALE CCIAA.
Acconto ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).
16 AGOSTO :
IVA secondo trimestre dell’anno (per le aziende con liquidazioni iva trimestrali)..
INPS contributi fissi artigiani e commercianti.
16 NOVEMBRE:
IVA del terzo trimestre (per le aziende con liquidazioni iva trimestrali).
INPS contributi fissi.
30 NOVEMBRE :
acconto di imposte (IRES, IRPEF, IRAP).
Trasmissione telematica delle dichiarazioni 770 , a cura dello studio di consulenza del lavoro.
16 DICEMBRE:
Saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).
27 DICEMBRE:
ACCONTO IVA , determinato sulla base della liquidazione IVA del periodo di dicembre ( o 4 trimestre) dell’anno precedente.
IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
Il pagamento dell’Iva, contributi Inps, Inail, diritto annuale Cciaa, Irpef, Irap, Ires, ICI, addizionali regionali e comunali avviene obbligatoriamente tramite un modello di pagamento denominato F24.
Dal 1/1/2007 per tutti i soggetti in possesso di partita Iva (professionisti, ditte individuali, società di persone e di capitali) tale modello non può più essere presentato per il pagamento, presso la banca o la posta, ma può essere pagato esclusivamente in maniera telematica, tramite i tre metodi seguenti:
1) home banking: la compilazione del modello e il pagamento è effettuato direttamente dall’impiegata dell’azienda che si connette al sito internet della propria banca utilizzando delle password d’accesso.
2) tramite Fisconline: il pagamento è effettuato direttamente dall’impiegata dell’azienda che compila e trasmette il modello tramite il software dell’Agenzia Entrate utilizzando delle password d’accesso.
3) tramite Entratel: il pagamento è effettuato tramite l’intermediario della società (il commercialista o consulente del lavoro) che compila e trasmette il modello tramite il software per intermediari dell’agenzia delle Entrate.
Il modello F24 deve essere utilizzato anche per effettuare la compensazione dei crediti con i debiti di altre imposte e/o contributi, e va presentato altresì quando per effetto della stessa, ha un saldo uguale a zero.
PRATICHE CONLA CAMERADICOMMERCIO(CCIAA)
La Cameradi Commercio è un ente pubblico che si trova in ogni provincia. Pressola Cameradi Commercio è obbligatorio depositare qualsiasi informazione relativa all’attività svolta, in particolare iscrizioni, modifiche e cancellazioni relative ad ogni società.
Pressola CCIAAè possibile altresì richiedere (o scaricare online) qualsiasi informazione relativamente all’aziende del territorio italiano. In particolare è possibile consultare visure (ordinarie o storiche), certificati, copie di atti notarili e bilanci, fascicoli societari.
ALBO IMPRESE ARTIGIANE (AIA)
L'iscrizione all'Albo artigiani è obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nella definizione di impresa artigiana. L' iscrizione comporta il riconoscimento di qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.
All’albo possono iscriversi: le imprese individuali, le cooperative, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata.
REGISTRO IMPRESE (RI)
Il Registro delle Imprese è un pubblico registro previsto dal codice civile, operante presso ciascuna Camera di Commercio ed è l’unico strumento di pubblicità legale.
L'iscrizione/deposito di domande/denunce al Registro Imprese ha lo scopo di rendere conoscibili determinati atti e fatti a chiunque ne abbia interesse.
La firma digitale (Smart Card)
La firma digitale può essere definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. Le caratteristiche salienti di un documento informatico firmato digitalmente sono:
- l’Autenticità: certezza dell'identità del sottoscrittore.
- Integrità: garanzia che il documento informatico non è stato manomesso dopo la sua sottoscrizione.
Non ripudio: la firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che sia data prova contraria.
Diritto annuale da versare al RI
Il diritto annuale è un tributo che i soggetti iscritti al Registro delle Imprese versano alla Camera di commercio nella cui provincia è situata la sede e/o l’unità locale.
Agenti e rappresentanti Conteggio articoli: 23
L'agente di commercio è un soggetto che assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di stabilire dei contratti commerciali tra l'azienda e dei clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato su una precisa area geografica. L'agente di commercio svolge quindi una attività commerciale in nome e per conto dell'azienda che rappresenta e in questo si distingue dal procacciatore d'affari per la stabilità del suo mandato. L'azienda retribuisce l'agente di commercio utilizzando un politica provvigionale,retribuendo cioè l'agente di commercio in base al fatturato che esso produce.
Talvolta tra azienda ed agente di commercio si stabilisce che una parte della sua retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, cioè ancorata al fatturato.
Gli agenti di commercio si distinguono tra gli agenti monomandatari ed agenti plurimandatari:
- gli agenti monomandatari rappresentano esclusivamente un'azienda, costituendo quindi virtualmente un'estensione territoriale della rete di vendita questa azienda;
- gli agenti plurimandatari, invece, rappresentano contemporaneamente più aziende, diventando quindi delle figure più vicine ad un imprenditore commerciale piuttosto che a un dipendente, nel caso dell'agente monomandatario.
L'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma .A differenza dell’agente, il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto dell’impresa per cui lavora.
Estero Conteggio articoli: 11
Articoli e News Conteggio articoli: 36
Edilizia agevolata Conteggio articoli: 16
IRAP Conteggio articoli: 1
Home Conteggio articoli: 1
Regime dei minimi Conteggio articoli: 4
Dichiarazione dei redditi Conteggio articoli: 14
I termini di scadenza, riferiti alla dichiarazione dei redditi - UNICO, sono così riassumibili:
Adempimento |
Scadenza |
Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti |
18 giugno .... |
Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%) |
16 luglio ... |
Ravvedimento operoso Conteggio articoli: 1
Affitti – Locazioni : Norme e Fac simili - I contratti on line e fai da te: www.miocontratto.it Conteggio articoli: 40
Prima nota cassa Conteggio articoli: 3
Autovettura Conteggio articoli: 1
-
Check List Conteggio articoli: 1
Chi siamo Conteggio articoli: 1
Curriculum VITAE Conteggio articoli: 1
F24 Telematico e Depositi Conteggio articoli: 2
I modelli F24 intestati a soggetti con partita IVA vanno presentati esclusivamente in via telematica.
con le seguenti modalità:
-SERVIZIO ENTRATEL;
oppure
-SITO WEB DELLA BANCA (DELEGHE F24 ON LINE)
CIRCOLARI MENSILI Conteggio articoli: 71
Collaboratori Conteggio articoli: 1
Collaboratori & Partners Conteggio articoli: 1
Contabilità Conteggio articoli: 15
Contratti aziendali on-line a costi ridotti e fai da te Conteggio articoli: 1
Contratti notarili Conteggio articoli: 1
Contributi pubblici/Finanza pubblica Conteggio articoli: 2
Regimi contabili Conteggio articoli: 1
1) Regime contabile ordinario:
Obbligatorio per le società di capitali:
- S.r.l. – società a responsabilità limitata
- S.p.A. – società per azioni
- S.a.p.a. – società in accomandita per azioni
- Soc. coop.ve – società cooperative
Obbligatorio anche per le altre imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:
- €309.874,14 incaso l’attività consista in prestazioni di servizi
- €516.456,90 incaso di altre attività
Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti.
Se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare fiscalmente un’opzione, consistente nel tenere il “comportamento concludente”, cioè nell’applicare materialmente il regime e comunicare la scelta eseguita, contrassegnando la relativa casella, nella successiva dichiarazione IVA inerente l’anno per il quale si è utilizzato il regime ordinario
I vantaggi di questo regime sono:
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Gli svantaggi sono:
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Registri contabili da tenere:
REGISTRO IVA ACQUISTI
REGISTRO IVA VENDITE oppure REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (nel caso di emissione ricevute e scontrini)
LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
LIBRO GIORNALE
LIBRO DEGLI INVENTARI
Libri societari da tenere:
(solo per le soc. di capitali)
SOCI
ASSEMBLEE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SINDACI (SE ESISTONO)
OBBLIGAZIONI (SE EMESSE)
Libri dipendenti da tenere:
LIBRO PAGA
LIBRO MATRICOLA
LIBRO INFORTUNI
2) Regime contabile semplificato:
E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
- €309.874,14 incaso l’attività consista in prestazioni di servizi
- €516.456,90 incaso di altre attività
Quindi, il regime semplificato è applicabile a:
- ditte individuali
- lavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi)
- S.n.c. – società in nome collettivo
- S.a.s. – società in accomandita semplice
Con il regime semplificato è possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee all’IVA, ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d’esercizio
E’ sui registri IVA che vanno registrati i fatti di gestione
I vantaggi di questo regime sono:
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Gli svantaggi sono:
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Registri contabili da tenere:
REGISTRO IVA ACQUISTI
REGISTRO IVA VENDITE oppure REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (nel caso di emissione ricevute e scontrini)
LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI
LIBRO GIORNALE
LIBRO DEGLI INVENTARI
Libri dipendenti da tenere:
LIBRO PAGA
LIBRO MATRICOLA
LIBRO INFORTUNI
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DETTAGLIANTI (NEGOZI, BAR, RISTORANTI, COMMERCIANTI AL DETTAGLIO):
I dettaglianti , che emettono scontrini fiscali e ricevute fiscali al posto delle fatture, debbono altresì tenere il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, sia che siano in contabilità ordinaria, che in contabilità semplificata.
Fattura/ Ricevuta/Corrispettivi Conteggio articoli: 10
LA FATTURA E IL SUO CONTENUTO
La fattura è il documento cardine sul quale ruota la tecnica dell’imposta sul valore aggiunto, basata sul principio della «rivalsa» e della «detrazione». Si considera, infatti, fattura il documento che contiene i requisiti previsti nell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e, in particolare, lo specifico addebito d’imposta. L’art. 21 non dà una definizione diretta della fattura, ma la definisce indirettamente, dettando una minuta elencazione delle indicazione che essa deve contenere.
Fattura: contenuto minimo
In base all’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, il contenuto minimo della fattura è costituito da:
- data;
- numero;
- denominazione delle parti tra le quali è effettuata l’operazione;
- natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- corrispettivo della cessione o della prestazione;
- valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota IVA applicabile;
- ammontare dell’imposta;
- numero e data dei documenti contabili o di trasporto.
Data |
è |
Deve essere quella di emissione della fattura. Qualora sul documento non sia indicata una data diversa, si assume come «data di emissione quella di formazione della fattura, che è sempre antecedente a quella di consegna o spedizione» della stessa. La fattura si considera emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte, con ciò distinguendo il momento della sua compilazione (che non è rilevante) da quello della consegna o spedizione (che coincide con l’emissione). |
Data fattura |
coincide con |
è |
data emissione |
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||
deve essere antecedente |
è |
data spedizione |
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Numero |
è |
Deve essere progressivo per anno solare. La numerazione può essere anche distinta per serie, secondo le esigenze proprie dei soggetti (ad esempio per tipo di prodotto, diverse zone di vendita, etc.) ma - nell'ambito di ciascuna serie - la numerazione deve essere continua. |
Denominazione delle parti tra le quali è effettuata l’operazione |
è |
Il cliente deve essere individuato con la sua esatta e completa ragione sociale (non è necessario che venga riportato anche il suo codice fiscale e la sua partita IVA). Il soggetto che emette la fattura deve indicare anche il proprio numero di partita IVA, che può ritenersi assorbente del numero di codice fiscale. |
|
Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, è necessario il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato estero dell'acquirente. |
Natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati |
è |
Non sono consentite frasi generiche che non consentono di individuare con esattezza i beni ceduti o le prestazioni rese, ma occorre specificare con chiarezza i beni o i servizi con descrizione distinta e dettagliata per facilitare i successivi controlli degli organi verificatori. |
Corrispettivo della cessione o della prestazione |
è |
Si tratta dell'importo sul quale calcolare l'imposta ed è determinato sulla base delle condizioni contrattuali. Il corrispettivo sul quale calcolare l'imposta è lasciato alla libera volontà delle parti. Il prezzo di vendita, pure se notevolmente inferiore a quello di mercato (per effetto di saldi, vendite promozionali, etc.), non può essere rettificato dall'ufficio sulla base del valore normale (art. 14, D.P.R. n. 633/1972). Gli uffici possono rettificare il prezzo di vendita di un bene o il corrispettivo di una prestazione di servizi solo in presenza di elementi e prove documentali dalle quali si possa ricavare che il prezzo indicato in fattura è un prezzo simulato e non quello pattuito dalle parti. |
Corrispettivo in fattura |
È determinato dalla volontà contrattuale delle parti |
La regola del valore normale vale solo nei seguenti casi:
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|||
Base imponibile |
è |
La base imponibile della fattura è determinata secondo le regole dettate degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, D.P.R. n. 633/1972. |
art. 11 - le operazioni permutative agli effetti dell'IVA sono operazioni autonome. |
art. 12 - l’operazione accessoria, quella cioè che assume una posizione secondaria e subordinata rispetto a quella principale a cui è collegata da un nesso di condizione necessario, segue le stesse regole dell’operazione principale. |
art. 13 - l'importo sul quale calcolare l'imposta è dato dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, secondo le condizioni contrattuali. |
art. 14 - se gli importi sono in valuta estera gli stessi devono essere computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. |
Base imponibile |
art. 15 - non concorrono a formare la base imponibile:
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Valore normale |
è |
Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono - di cui all'art. 15, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972 - o per qualsiasi altro motivo. È necessario che tale cessione:
Ai fini dell’esclusione, non assume rilevanza il fatto che i beni ceduti formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano diversi da quelli della cessione principale: il valore dei beni stessi è, in ogni caso, incluso nel prezzo di vendita dei prodotti ceduti. L’IVA pagata sull'acquisto di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, può essere recuperata ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, in quanto si riferisce a beni acquisiti nell'esercizio dell'impresa e riferita ad operazioni imponibili (semprechè non si tratti di beni indicati nella tabella B allegata al D.P.R. n. 633/1972 o per i quali opera un limite oggettivo di indetraibilità). |
Beni ceduti a titolo di sconto |
IVA relativa all’acquisto del bene da cedere a titolo di sconto |
è |
Detraibile |
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Cessione del bene con indicazione in fattura del valore normale |
è |
Non imponibile (art. 15, comma 1, n. 2) |
Aliquota IVA |
è |
La disciplina IVA prevede un’aliquota ordinaria (20%) e due aliquote ridotte (del 4% e del 10%), a cui vanno aggiunte le aliquote compensate per il settore agricolo. |
A. |
Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse i seguenti dati:
devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. |
B. |
In caso di beni o prestazioni soggetti ad aliquote diverse, se è prevista la corresponsione di un unico e indistinto corrispettivo, sullo stesso si applica l'aliquota più elevata prevista per ciascuna di tali beni/prestazioni (R.M. 26 agosto 1999, n.142/E). |
Ammontare dell'imposta con eventuale arrotondamento |
è |
Gli importi devono essere arrotondati al centesimo per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro, e per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare. |
Numero e data dei documenti contabili o di trasporto |
è |
Tale obbligo è necessario in caso di emissione di fatture differite. |
Debitori d’imposta |
è |
Occorre indicare in fattura il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma (cd. reverse charge). |
Beni mobili iscritti in pubblici registri |
è |
Occorre indicare in fattura la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e il numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se si tratta di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, D.L. n. 331/1993. |
Compilazione |
è |
Annotazione in fattura che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. |
Altri contratti di impresa Conteggio articoli: 5
Modulistica/Prospetti di lavoro Conteggio articoli: 1
Contratti di comodato Conteggio articoli: 1
Contratto verbale di comodato di beni immobili o mobili,
- non è soggetto all'obbligo della registrazione tranne di enunciazione in altri atti.
COMODATO DI BENI AZIENDALI
Spesso nella prassi aziendale si procede a dare in comodato:
_ macchine automatiche per la distribuzione di prodotti
_ attrezzature specifiche (macchina del caffè, ecc.)
_ immobili
Aspetti fiscali
Il cespite è ammortizzabile da parte del comodante
Æ se strumentale all'esercizio dell'impresa anche se non utilizzato direttamente dal proprietario
IMMOBILE IN COMODATO
Esempio
Il socio ha concesso in comodato l’immobile alla società la quale si obbliga a sostenere tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria
In tale ipotesi necessita la stipula del contratto in forma scritta.
Premesso che il Codice Civile non prevede norme specifiche per le spese di manutenzione straordinaria sostenute dal comodatario, il contratto deve prevedere che
Æ le spese di manutenzione straordinaria siano a carico del comodatario.
Comodato di beni mobili redatto con scrittura privata non autenticata.
La registrazione avviene solo in caso d'uso nella misura fissa di 168 euro.
Dichiarazione di intento Conteggio articoli: 3
Oggetto: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO
I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l’estero), onde evitare di essere costantemente a credito d’Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:
Ü numerazione progressiva;
Ü annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
Ü invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.
Attenzione alla scadenza Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute , al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge. |
Soggetti obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate |
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le c.d. lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva. |
Termine |
I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento. Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d’intento medesima). |
Numerazione |
Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell’apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta in precedenza. Verso la fine dell’anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:
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Modalità |
Il fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni. |
Revoca |
Nel caso in cui l’esportatore voglia rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d’intento. Quest’ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all’Amministrazione Finanziaria. 4 In questo caso la lettera d’intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata. |
Nuova richiesta |
Qualora l’esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un plafond maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. 4 In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l’adempimento telematico |
Sanzioni
L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.
È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile). |
Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’Iva da parte dell’esportatore.
Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:
Senza effettuazione di forniture in sospensione |
Sanzione da €258 a €2.065 |
Con effettuazione di forniture in sospensione “regolari” |
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata |
Con effettuazione di forniture in sospensione “irregolari” |
Sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale |
Libri contabili Conteggio articoli: 7
I REGIMI CONTABILI E FISCALI PER LE IMPRESE
Il regime contabile/fiscale di un’impresa può essere definito come l’insieme di documenti da tenere e le formalità da osservare per essere in regola con il Fisco e per il calcolo esatto del risultato d’esercizio, anche ai fini della compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi.
regimi contabili e fiscali |
è |
|
Regime contabile ordinario
CONTABILITA’ ORDINARIA |
è |
È obbligatorio per le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative); È obbligatorio per le altre imprese (comprese quelle individuali), se i ricavi dell’anno precedente, oppure quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano i limiti di fatturato: euro 516.456 per le imprese di produzione euro 309.874 per i servizi Negli altri casi, l’adozione di tale regime è facoltativa. Se si vuole adottare questo regime bisogna effettuare un’opzione barrando l’apposita casella nella dichiarazione IVA. |
Libri contabili |
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Modalità di registrazione |
Le registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della partita doppia.
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Libri societari |
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Registri IVA |
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Libri dipendenti (se esistono dipendenti) |
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Regime contabile semplificato
CONTABILITA’SEMPLIFICATA |
è |
È il regime per le imprese individuali e le società di persone PICCOLE: ovvero quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
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Registri IVA |
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Libri dipendenti (se esistono) |
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CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
Regole civilistiche di conservazione dei documenti
Sotto il profilo civilistico, la conservazione dei documenti contabili è disciplinata dall’articolo 2220 del codice civile, che stabilisce l'obbligo, da parte dell'imprenditore, di custodire e conservare i documenti e le scritture contabili per un determinato periodo di tempo, in modo tale da poter documentare esaurientemente i fatti aziendali, qualora sorgano controversie di ordine fiscale, societario e commerciale. In particolare, la disposizione prevede che:
- le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
- per dieci anni devono conservarsi, altresì, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti
Trascorso tale periodo, pertanto, non si potrà più contestare all'imprenditore la mancanza di tale documentazione.
In particolare devono essere conservati per dieci anni:
- libro giornale, libro degli inventari e scritture contabili.
- libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo, dell’assemblea degli obbligazionisti.
Regole fiscali di conservazione dei documenti
In ambito fiscale, la conservazione di scritture e documenti contabili è essenzialmente disciplinata dall'art. 22 del DPR n. 600/1973.
L'articolo 22 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.
Conservazione elettronica dei documenti
L'articolo 7-bis del DL 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994 n.489, haintrodotto alcune semplificazioni in ambito contabile, modificando anche l'articolo 2220 del codice civile. In particolare, il nuovo comma 3 di quest'ultimo articolo stabilisce che le scritture e i documenti contabili "possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".
STAMPE DEI LIBRI CONTABILI
La scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali (30 settembre di ogni anno) coincide con il termine per adempiere alla stampa dei registri contabili relativi all’anno precedente.
La numerazione, non deve effettuarsi sin dall’inizio per l’intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d’imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizzala pagina. L’imposta di bollo, ove prevista, quindi, va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate sia pure in misura fissa per 100 fogli.
Per quanto concerne poi le modalità da seguire per la numerazione, al fine di evitare una progressività illimitata, la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce: ad es. per il 2012 sarà 2012/1, 2012/2, ecc.. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui viene effettuata la stampa del libro/registro.
L’imposta di Bollo infine, con riferimento al libro giornale e al libro inventari continua va assolta fin dall’origine in base al numero delle pagine poste in uso; la misura dell’imposta si può così schematizzare:
Ü € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, per società di capitali;
Ü € 14,62 PER DUE, ogni 100 pagine o frazione per gli altri soggetti (esempio: Snc, Sas ed imprese individuali).
La diversa misura dell’imposta di bollo trova giustificazione nel fatto che le società di capitali versano annualmente la tassa di concessione governativa.
Le marche vanno applicate ogni 100 pagine – o frazione – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
LA TASSA DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
Le società di capitali, entro il sedici marzo di ogni anno, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione libri sociali, pari a euro:
- € 309,87 per la generalità delle società
- € 516,46 per le società con capitale al 1 gennaio superiore a € 516.456,90.
Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali . Sono soggette all’imposta anche le società in liquidazione, mentre risultano essere escluse le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, codice tributo 7085 , anno 2013 per esempio.
Esempio |
|
|
Di seguito si propone un esempio di compilazione:
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LIBRO GIORNALE
Libro/registro meccanografico |
Tipo di numerazione |
Esempio Registrazioni periodo |
Libro giornale |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità |
2012/1, 2012/2, 2012/3 ecc. |
Libri/registri |
Numerazione |
Imposta di bollo |
Tassa CC. GG. |
||
Società di capitali |
Altri soggetti |
Società di capitali |
Altri soggetti |
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Libro giornale |
SI |
14,62 € ogni 100 pg o frazione |
29,24 € ogni 100 pg o frazione |
da309,87 a516,46 € entro il 16 marzo di ogni anno |
Non dovuta |
LIBRO INVENTARI
Libro/registro meccanografico |
Tipo di numerazione |
Esempio Registrazioni periodo |
Libro inventari |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può anche essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine. |
2012/1, 2012/2, 2012/3 ecc. Oppure 1,2,3 … (qualora le annotazioni occupino poche pagine). |
Libri/registri |
Numerazione |
Imposta di bollo |
Tassa CC. GG. |
||
Società di capitali |
Altri soggetti |
Società di capitali |
Altri soggetti |
||
Libro inventari |
SI |
14,62 € ogni 100 pg o frazione |
29,24 € ogni 100 pg o frazione |
da309,87 a516,46 € entro il 16 marzo |
Non dovuta |
REGISTRI FISCALI
Libro/registro meccanografico |
Tipo di numerazione |
Esempio Registrazioni periodo |
Registri fiscali (Registri IVA acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc..) |
Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. |
2012/1, 2012/2, 2012/3 ecc. |
Libri/registri |
Numerazione |
Imposta di bollo |
Tassa CC. GG. |
||
Società di capitali |
Altri soggetti |
Società di capitali |
Altri soggetti |
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Registri fiscali |
SI |
Non dovuta |
Non dovuta |
Non dovuta |
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